Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Regione Lombardia - Edilizia e urbanistica - Facolta' di denuncia di
inizio attivita' (DIA) alternativa al permesso di costruire -
Estensione a tutti gli interventi edilizi anche non disciplinati da
piani attuativi recanti precise disposizioni plano-volumetriche -
Denunciata depenalizzazione della fattispecie con lesione della
competenza legislativa statale, lesione del principio di legalita'
e tassativita' dei precetti penali, contrasto con i principi
fondamentali della legislazione statale, irragionevole
differenziazione dei regimi nelle varie Regioni, lesione del
principio di buon andamento della pubblica amministrazione -
Sopravvenienza di legislazione regionale incidente sulle norme
censurate e modifica della disciplina statale - Restituzione degli
atti al giudice rimettente.
- Legge Regione Lombardia, 19 novembre 1999, n. 22, art. 4, comma 3,
come modificato ed integrato dall'art. 3 della legge Regione
Lombardia 23 novembre 2001, n. 18, in relazione agli artt. 22,
terzo e quarto comma, e 44, comma 2-bis del d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380.
- Costituzione, artt. 3, 5, 25, 97 e 117.
(005C0711)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 29-6-2005)
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