Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Legge
della Regione Veneto n. 2 del 2003 - Questione sollevata dallo
Stato in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera a), Cost.
- Lamentata mancata esplicitazione delle argomentazioni a sostegno
della censura - Eccepita inammissibilita' - Reiezione.
- Legge della Regione Veneto del 9 gennaio 2003, n. 2, art. 13.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera a).
Trattati e convenzioni internazionali - Norme della Regione Veneto a
favore dei veneti nel mondo - Interventi in caso di calamita'
naturali o di particolari eventi sociali, economici o politici -
Potere della Giunta regionale di stipulare con il Governo estero
interessato accordi che prevedano prestazioni socio-sanitarie a
favore dei cittadini veneti - Denunciata esorbitanza dal potere
delle Regioni di concludere intese con enti territoriali interni ad
altri Stati nei casi e con le forme disciplinati da leggi statali -
Invasione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato in
materia di politica estera - Questione sollevata in mancanza di
normativa statale per l'attuazione dell'art. 117, comma nono, Cost.
e sulla base dell'asserito carattere autoapplicativo, in senso
marcatamente restrittivo, di tale disposizione costituzionale -
Sopravvenuta disciplina, con legge n. 131 del 2003, della materia
delle intese e degli accordi stipulabili dalle Regioni con Stati
esteri e con enti substatali stranieri - Non fondatezza della
questione.
- Legge della Regione Veneto 9 gennaio 2003, n. 2, art. 13.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera a), e nono.
(005C1064)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.42 del 19-10-2005)
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