N. 387 SENTENZA 11 - 14 ottobre 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Legge della Regione Veneto n. 2 del 2003 - Questione sollevata dallo Stato in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera a), Cost. - Lamentata mancata esplicitazione delle argomentazioni a sostegno della censura - Eccepita inammissibilita' - Reiezione. - Legge della Regione Veneto del 9 gennaio 2003, n. 2, art. 13. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera a). Trattati e convenzioni internazionali - Norme della Regione Veneto a favore dei veneti nel mondo - Interventi in caso di calamita' naturali o di particolari eventi sociali, economici o politici - Potere della Giunta regionale di stipulare con il Governo estero interessato accordi che prevedano prestazioni socio-sanitarie a favore dei cittadini veneti - Denunciata esorbitanza dal potere delle Regioni di concludere intese con enti territoriali interni ad altri Stati nei casi e con le forme disciplinati da leggi statali - Invasione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di politica estera - Questione sollevata in mancanza di normativa statale per l'attuazione dell'art. 117, comma nono, Cost. e sulla base dell'asserito carattere autoapplicativo, in senso marcatamente restrittivo, di tale disposizione costituzionale - Sopravvenuta disciplina, con legge n. 131 del 2003, della materia delle intese e degli accordi stipulabili dalle Regioni con Stati esteri e con enti substatali stranieri - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Veneto 9 gennaio 2003, n. 2, art. 13. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera a), e nono. (005C1064) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.42 del 19-10-2005)

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