N. 660 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 giugno 2006

Ordinanza del 1 giugno 2006 (pervenuta alla Corte Costituzionale il 30 novembre 2006) emessa dalla Corte dei conti - Sez. giurisdizionale per la regione Abruzzo - L'Aquila - nei giudizi riuniti sui conti resi dal Tesoriere del comune di L'Aquila (B.N.L.) ed altro. Corte dei conti - Controllo contabile giurisdizionale sugli enti locali - Limitazione al solo conto della gestione di cassa dei tesorieri e non anche all'intera gestione dell'ente e, in particolare, sul merito giuridico ed economico delle poste di bilancio - Irragionevolezza - Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria - Lesione delle attribuzioni costituzionalmente riservate alla Corte dei conti in tema di controllo sulla gestione degli enti locali - Violazione dei principi del raccordo della finanza statale con quella degli enti locali. - Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 93, comma 2. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 11, comma secondo, 103, comma secondo, e 119. Corte dei conti - Controllo contabile giurisdizionale sugli enti locali - Trasmissione alle competenti Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti del solo conto della gestione di cassa del tesoriere e non anche dell'intera gestione dell'ente - Irragionevolezza - Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria - Lesione delle attribuzioni costituzionalmente riservate alla Corte dei conti in tema di controllo sulla gestione degli enti locali - Violazione dei principi del raccordo della finanza statale con quella degli enti territoriali. - Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 226. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 11, comma secondo, 103, comma secondo, e 119. Corte dei conti - Controllo contabile giurisdizionale sugli enti locali - Abrogazione dell'art. 310, comma 4, del r.d. n. 383/1934 (con conferma implicita dell'abrogazione dell'art. 226 del r.d. n. 297/1911) che demandava al giudice contabile la pronuncia sul conto sia del tesoriere che dell'Ente, ed in particolare sul merito giuridico e contabile delle poste di bilancio - Irragionevolezza - Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria - Lesione delle attribuzioni costituzionalmente riservate alla Corte dei conti in tema di controllo sulla gestione degli enti locali - Violazione dei principi del raccordo della finanza statale con quella degli enti territoriali. - Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 274. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 11, comma secondo, 103, comma secondo, e 119. (007C0072) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 31-1-2007)

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