N. 87 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 luglio 2006

Ordinanza emessa il 4 luglio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 febbraio 2007) dalla Corte di appello di Perugia nel procedimento penale a carico di Borgioni Pierluigi Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva - Inammissibilita' dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parita' delle parti - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio della ragionevole durata del processo - Lesione del principio di obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale. - Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10. - Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112. (007C0262) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.11 del 14-3-2007)

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