N. 113 ORDINANZA 19 - 29 marzo 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Oneri deducibili dal reddito imponibile ai fini IRPEF - Deducibilita' dell'assegno corrisposto in unica soluzione al coniuge in caso di scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione degli effetti civili - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e della capacita' contributiva - Questione identica ad altra gia' dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 383 del 2001 - Mancata prospettazione di profili di censura diversi - Manifesta infondatezza della questione. - D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, comma 1, lettera c). - Costituzione, artt. 3 e 53. Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEF - Inclusione dell'assegno percepito in unica soluzione dal coniuge in caso di scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione degli effetti civili - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e della capacita' contributiva - Questione sollevata sulla erronea premessa della incostituzionalita' dell'art. 10 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Manifesta infondatezza. - D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47, comma 1, lettera i). - Costituzione, artt. 3 e 53. (007C0410) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 4-4-2007)

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