N. 525
ORDINANZA (Atto di promovimento)
17 gennaio 2007
Ordinanza emessa il 17 gennaio 2007 dalla Corte dei conti - Sezione
giurisdizionale d'appello per la regione Siciliana, Palermo
sull'appello proposto da Di Stefano Nunzio contro Procuratore
regionale presso la sezione giurisdizionale per la regione Siciliana.
Corte dei conti - Giudizio di responsabilita' - Soggetti condannati
per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge
censurata - Fase di appello - Possibilita' di chiedere la
definizione del giudizio mediante il pagamento di una somma non
inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno
quantificato nella sentenza di primo grado - Irrazionalita' -
Violazione del diritto di difesa - Violazione del principio di buon
andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla
funzione giurisdizionale contabile, con specifico riguardo al
principio di libero convincimento del giudice - Violazione del
principio di separazione del potere legislativo dal potere
giudiziario - Violazione dei principi del giusto processo.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 231.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, 103 e 111.
Corte dei conti - Giudizio di responsabilita' - Soggetti condannati
per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge
censurata - Fase di appello - Possibilita' della sezione di appello
della Corte dei conti, in caso di accoglimento della richiesta di
definizione del giudizio, di determinare la riduzione della somma
dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno
quantificato nella sentenza di primo grado - Irrazionalita' -
Violazione del diritto di difesa - Violazione del principio di buon
andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla
funzione giurisdizionale contabile, con specifico riguardo al
principio di libero convincimento del giudice - Violazione dei
principi del giusto processo.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 232.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, 103 e 111.
Corte dei conti - Giudizio di responsabilita' - Soggetti condannati
per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge
censurata - Fase di appello - Previsione che il giudizio si intende
definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di
versamento presso la segreteria della sezione di appello della
somma dovuta dal condannato - Irrazionalita' - Violazione del
diritto di difesa - Violazione del principio di buon andamento
della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione
giurisdizionale contabile, con specifico riguardo al principio di
libero convincimento del giudice - Violazione dei principi del
giusto processo.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 233.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, 103 e 111.
(007C0935)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 18-7-2007)
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