N. 283 ORDINANZA 4 - 13 luglio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazione del codice della strada - Imputazione al proprietario del veicolo, salva comunicazione dei dati del trasgressore non identificato al momento dell'infrazione - Denunciata disparita' di trattamento nonche' violazione del principio della personalita' della responsabilita' penale, estensibile alle sanzioni amministrative, e lesione del diritto di difesa - Sopravvenuta modifica legislativa a seguito della dichiarazione di incostituzionalita' della norma impugnata - Necessita' di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, introdotto dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, cosi' come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 3, 24 e 27. (007C0963) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 18-7-2007)

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