N. 287 SENTENZA 4 - 17 luglio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Equa riparazione dell'irragionevole durata dei processi - Competenza territoriale della Corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'art. 11 cod. pen. - Mancata estensione (secondo il «diritto vivente») ai ricorsi per ritardi verificatisi nei processi celebrati davanti alla Corte dei conti ed alle altre giurisdizioni speciali, tra cui quella amministrativa - Conseguente assoggettamento di tali ricorsi alla cognizione della Corte di appello territorialmente competente in base ai criteri generali - Lamentata violazione del principio di buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione - Principio applicabile ai soli aspetti organizzativi della amministrazione della giustizia - Non fondatezza della questione. - Legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1. - Costituzione, art. 97, primo comma. Procedimento civile - Equa riparazione dell'irragionevole durata dei processi - Competenza territoriale della Corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'art. 11 cod. pen. - Mancata estensione (secondo il «diritto vivente») ai ricorsi per ritardi verificatisi nei processi celebrati davanti alla Corte dei conti ed alle altre giurisdizioni speciali, tra cui quella amministrativa - Conseguente assoggettamento di tali ricorsi alla cognizione della Corte di appello territorialmente competente in base ai criteri generali - Lamentata incidenza sulla imparzialita' e indipendenza del giudice - Disciplina rimessa alla discrezionalita' del legislatore - Non fondatezza della questione. - Legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1. - Costituzione, art. 108, primo e secondo comma. (007C0967) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 25-7-2007)

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