N. 406 ORDINANZA 21 - 30 novembre 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giustizia amministrativa - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - Ammissibilita' anche contro gli atti emessi dall'amministrazione nell'ambito di rapporto di lavoro privatistico, attribuiti alla cognizione del giudice ordinario - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di buon andamento e imparzialita' della P.A. - In subordine: mancata previsione, in caso di opposizione dei controinteressati, dell'obbligo del ricorrente di depositare l'atto di costituzione nella cancelleria del giudice ordinario anziche' del giudice amministrativo, nonche' l'obbligo, per quest'ultimo, di rimettere gli atti al Ministero competente anche in caso di inammissibilita' del ricorso per difetto di giurisdizione - Denunciata violazione del principio del giudice naturale - Insufficiente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilita' delle questioni. - D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 8 e 10, primo e secondo comma. - Costituzione, artt. 3, 97 e 25. (007C1357) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.47 del 5-12-2007)

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