N. 417 ORDINANZA 22 novembre - 5 dicembre 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimita' delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma - Lamentata violazione del principio del decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa - Dedotta disparita' di trattamento di situazioni uguali rispetto alla tutela giurisdizionale - Lamentato aggravio all'esercizio del diritto di difesa - Denunciata violazione del principio contenuto nello statuto della Regione Siciliana di attribuzione della competenza sugli «affari concernenti la Regione», in sede di appello, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana - Questioni identiche ad altre gia' dichiarate non fondate - Assenza di argomentazioni nuove rispetto a quelle gia' esaminate - Manifesta infondatezza delle questioni. - D.L. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21. - Costituzione, artt. 3, 24 e 125; statuto della Regione Siciliana, art. 23. Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimita' delle ordinanze e dei conseguenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma - Inclusione in tale competenza anche delle controversie relative ai «conseguenziali provvedimenti commissariali» - Lamentata irragionevole deroga al principio della competenza del Tribunale amministrativo regionale della Regione in cui il provvedimento e' destinato ad avere incidenza - Dedotta violazione del diritto di difesa, del principio di decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa e del principio contenuto nello statuto della Regione Siciliana di attribuzione della competenza sugli «affari concernenti la Regione», in sede di appello, al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - Questione identica ad altra gia' dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza. - D.L. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, comma 2-bis, aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21. - Costituzione, artt. 3, 24 e 125; statuto della Regione Siciliana, art. 23. Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimita' delle ordinanze e dei conseguenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma - Applicabilita' delle norme anche ai processi in corso - Prevista efficacia temporanea delle misure cautelari adottate da Tribunale amministrativo regionale diverso da quello del Lazio con sede in Roma, fino alla loro modificazione e revoca da parte di quest'ultimo - Lamentata violazione diritto di difesa e del principio del giudice naturale - Questione identica ad altra gia' dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza. - D.L. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, comma 2-quater, aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21. - Costituzione, artt. 24 e 25. (007C1369) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 12-12-2007)

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