Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimita'
delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali
adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi
dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 -
Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma -
Lamentata violazione del principio del decentramento territoriale
della giurisdizione amministrativa - Dedotta disparita' di
trattamento di situazioni uguali rispetto alla tutela
giurisdizionale - Lamentato aggravio all'esercizio del diritto di
difesa - Denunciata violazione del principio contenuto nello
statuto della Regione Siciliana di attribuzione della competenza
sugli «affari concernenti la Regione», in sede di appello, al
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana -
Questioni identiche ad altre gia' dichiarate non fondate - Assenza
di argomentazioni nuove rispetto a quelle gia' esaminate -
Manifesta infondatezza delle questioni.
- D.L. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis, 2-ter e
2-quater, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006,
n. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 125; statuto della Regione Siciliana,
art. 23. Giustizia amministrativa - Controversie relative alla
legittimita' delle ordinanze e dei conseguenziali provvedimenti
commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza
dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio
1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via
esclusiva, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di
Roma - Inclusione in tale competenza anche delle controversie
relative ai «conseguenziali provvedimenti commissariali» -
Lamentata irragionevole deroga al principio della competenza del
Tribunale amministrativo regionale della Regione in cui il
provvedimento e' destinato ad avere incidenza - Dedotta violazione
del diritto di difesa, del principio di decentramento territoriale
della giurisdizione amministrativa e del principio contenuto nello
statuto della Regione Siciliana di attribuzione della competenza
sugli «affari concernenti la Regione», in sede di appello, al
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana -
Questione identica ad altra gia' dichiarata non fondata - Manifesta
infondatezza.
- D.L. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, comma 2-bis, aggiunto dalla
legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 125; statuto della Regione Siciliana,
art. 23. Giustizia amministrativa - Controversie relative alla
legittimita' delle ordinanze e dei conseguenziali provvedimenti
commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza
dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio
1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via
esclusiva, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di
Roma - Applicabilita' delle norme anche ai processi in corso -
Prevista efficacia temporanea delle misure cautelari adottate da
Tribunale amministrativo regionale diverso da quello del Lazio con
sede in Roma, fino alla loro modificazione e revoca da parte di
quest'ultimo - Lamentata violazione diritto di difesa e del
principio del giudice naturale - Questione identica ad altra gia'
dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.
- D.L. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, comma 2-quater, aggiunto
dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21.
- Costituzione, artt. 24 e 25.
(007C1369)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 12-12-2007)
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