N. 434 ORDINANZA 10 - 14 dicembre 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all'organo di polizia i dati del conducente non identificato al momento dell'infrazione - Irrogazione di sanzione pecuniaria in caso di inosservanza e segnalazione di polizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida a carico del proprietario del veicolo - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza nonche' indebita incidenza sul diritto di difesa, con lesione del principio di personalita' della responsabilita' penale estensibile alle sanzioni amministrative - Possibile interpretazione delle norme censurate conforme a Costituzione - Manifesta infondatezza delle questioni. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, introdotto dall'art. 7, comma 1 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b) del d.l. 27 giugno 2003, n. 151 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214); art. 180, comma 8, in combinato disposto. - Costituzione, artt. 3, 24 e 27. (007C1409) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.49 del 19-12-2007)

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