N. 436 ORDINANZA 10 - 14 dicembre 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Denunciata irragionevolezza e lesione del diritto di difesa, nonche' violazione dei principi della parita' delle parti, di ragionevole durata del processo, di buon andamento della pubblica amministrazione e dell'obbligatorieta' dell'azione penale - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma censurata - Necessita' di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. - Cod. proc. pen., art. 593, sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 e 10. - Costituzione, artt. 3, 24, 97, 111 e 112. (007C1411) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.49 del 19-12-2007)

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