N. 135
ORDINANZA (Atto di promovimento)
8 - 9 gennaio 2008
Ordinanza del 9 gennaio 2008 emessa dal Tribunale di Catania nel
procedimento civile promosso da Viscuso Palma contro Azienda
ospedaliera Cannizzaro di Catania ed altro
Patrocinio a spese dello Stato - Azione di risarcimento dei danni per
responsabilita' medico-professionale proposta da soggetto ammesso
al gratuito patrocinio - Nomina del consulente tecnico d'ufficio -
Previsione legislativa che gli onorari dovuti all'ausiliario del
magistrato siano prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di
transazione della lite, se non e' possibile la ripetizione dalla
parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla
stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca
dell'ammissione - Omessa inclusione dei detti onorari nel novero
delle spese anticipate dall'erario - Denunciata violazione dei
principi di uguaglianza e di ragionevolezza, sotto il profilo
dell'ingiustificato deteriore trattamento rispetto ai difensori
delle parti ammesse al gratuito patrocinio nel processo civile e
rispetto ai periti nominati dal giudice nel processo penale, i cui
compensi e le cui spese sono anticipati dall'erario - Incidenza sul
diritto del professionista alla retribuzione per l'opera prestata
in qualita' di consulente tecnico d'ufficio - Asserita lesione dei
principi di imparzialita' e di efficienza dell'amministrazione
della giustizia.
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
art. 131, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 36 e 97.
(008C0321)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.20 del 7-5-2008)
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