N. 223 ORDINANZA 11 - 20 giugno 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata estensione a tutti i reati di competenza del giudice di pace - Denunciata irragionevolezza - Mancanza di adeguata descrizione della fattispecie concreta, con conseguente impossibilita' di valutare la rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. pen., art. 157, quinto comma, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 3. Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Modifiche normative comportanti abbreviazione dei termini prescrizionali - Inapplicabilita' ai procedimenti in cui fosse gia' intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento all'entrata in vigore della novella - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di parita' di trattamento - Carenze motivazionali nell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. pen., art. 157, quinto comma, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, in relazione all'art. 10, comma 3, della stessa legge. - Costituzione, art. 3. Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione piu' breve di quello previsto per i reati puniti con sola pena pecuniaria - Denunciata violazione del principio di eguaglianza - Mancanza di adeguata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale e generica censura per violazione dell'art. 3 Cost. - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. pen., art. 157, quinto comma, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 3. Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata estensione a tutti i reati di competenza del giudice di pace - Denunciata irragionevolezza - Censura generica e contraddittoria - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. pen., art. 157, quinto comma, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 3. Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria -Termine prescrizionale di tre anni - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza - Mancata descrizione delle fattispecie concrete dei giudizi a quibus - Manifesta inammissibilita' delle questioni. - Cod. pen., art. 157, quinto comma, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 3. Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Termine di prescrizione non inferiore a sei anni per i delitti e a quattro per le contravvenzioni, ancorche' puniti con la sola pena pecuniaria, e di tre anni per i reati per cui la legge prevede pene di specie diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Denunciata irragionevolezza - Mancanza di un petitum riconoscibile - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. pen., art. 157, primo e quinto comma, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 3. Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con la sola pena pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione - Denunciata irragionevole disparita' di trattamento rispetto a reati piu' gravi, per i quali si applica tale termine - Esclusione - Questioni fondate su erroneo presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza. - Cod. pen., art. 157, quinto comma, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 3. Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata estensione a tutti i reati di competenza del giudice di pace - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza - Esclusione - Questioni fondate su erroneo presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza. - Cod. pen., art. 157, quinto comma, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 3. (008C0503) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 25-6-2008)

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