N. 227 ORDINANZA 11 - 20 giugno 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva - Inammissibilita' dell'appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento prima dell'entrata in vigore della novella - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle norme denunciate - Restituzione degli atti ai rimettenti. - Cod. proc. pen., art. 593, come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10. - Costituzione, artt. 3, 24, 97, 111 e 112. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva - Inammissibilita' dell'appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento prima dell'entrata in vigore della novella - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle norme denunciate - Restituzione degli atti ai rimettenti. - Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 e 10. - Costituzione, artt. 3, 111 e 112. (008C0507) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 25-6-2008)

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