N. 311 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 settembre 2010

Ordinanza del 30 settembre 2009 emessa dal g.i.p. del Tribunale di Belluno nel procedimento penale a carico di P. P.. Processo penale - Misure cautelari - Criteri di scelta delle misure - Obbligatorieta', in presenza di esigenze cautelari, della misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 609-quater cod. pen. (atti sessuali con minorenne) - Parita' di trattamento con i delitti di associazione di stampo mafioso di piu' elevato coefficiente di pericolosita' per le condizioni di base della convivenza e della sicurezza collettiva - Disparita' di trattamento rispetto ad altri reati di pari gravita' disciplinati meno severamente - Violazione del principio di inviolabilita' della liberta' personale e del principio di non colpevolezza sino alla sentenza di condanna definitiva. - Codice di procedura penale, art. 275, comma 3, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38. - Costituzione, artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma. (009C0780) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 7-1-2010)

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