Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana,
Valle d'Aosta, Calabria e Provincia autonoma di Trento -
Impugnazione di numerose disposizioni del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 - Trattazione delle questioni riguardanti l'art. 61,
commi 8, 9, 14, 15, primo periodo, 16, 17, 19, 20, lett. b), 21 e
7-bis, inserito dall'art. 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2 - Decisione sulle altre disposizioni
impugnate riservata a separate pronunce.
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 61, commi 8, 9, 14, 15, primo
periodo, 16, 17, 19, 20, lett. b) e 21; d.l. 29 novembre 2008, n.
185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2), art. 18, comma 4-sexies, che ha inserito il comma 7-bis
all'art. 61 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, 118 e 119; Statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1,
numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI); d.lgs. 16 marzo 1992, n.
266, art. 2; Statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 48-bis;
d.lgs. 21 settembre 2000, n. 282, art. 1.
Bilancio e contabilita' pubblica - Appalti pubblici - Modifica
dell'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture - Riduzione della percentuale
dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro da
ripartire, con finalita' di incentivo, tra i dipendenti pubblici
che svolgono attivita' inerenti a un'opera o lavoro pubblico -
Versamento della differenza ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato - Ricorsi delle Regioni Piemonte,
Emilia-Romagna, Veneto e Toscana - Abrogazione della disposizione
censurata prima che potesse esplicare effetto - Non trasferibilita'
della questione a successiva disposizione di identico contenuto -
Cessazione della materia del contendere.
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 61, comma 8 .
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, 118 e 119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Appalti pubblici - Modifica
dell'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture - Riduzione della percentuale
dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro da
ripartire, con finalita' di incentivo, tra i dipendenti pubblici
che svolgono attivita' inerenti a un'opera o lavoro pubblico -
Versamento della differenza ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnata ad un apposito fondo di
parte corrente - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione
della competenza regionale relativa all'organizzazione
amministrativa - Asserita esorbitanza dai principi fondamentali in
materia di coordinamento della finanza pubblica, con lesione
dell'autonomia finanziaria regionale e del principio di leale
collaborazione - Formulazione generica delle censure riferite
all'art. 118 Cost. - Insufficiente motivazione circa il modo in cui
l'asserita violazione degli artt. 3 e 97 ridondi in lesione di
competenze regionali - Inammissibilita' della questione.
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 61, comma 7-bis, inserito
dall'art. 18, comma 4-sexies, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 118.
Bilancio e contabilita' pubblica - Appalti pubblici - Modifica
dell'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture - Riduzione della percentuale
dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro da
ripartire, con finalita' di incentivo, tra i dipendenti pubblici
che svolgono attivita' inerenti a un'opera o lavoro pubblico -
Versamento della differenza ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnata ad un apposito fondo di
parte corrente - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione
dell'autonomia finanziaria regionale - Non applicabilita' alle
Regioni dell'obbligo di versare allo Stato le somme non piu' dovute
ai dipendenti regionali - Non fondatezza della questione.
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 61, comma 7-bis, comma inserito
dall'art. 18, comma 4-sexies, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
- Costituzione, art. 119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Appalti pubblici - Modifica
dell'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture - Riduzione della percentuale
dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro da
ripartire, con finalita' di incentivo, tra i dipendenti pubblici
che svolgono attivita' inerenti a un'opera o lavoro pubblico -
Versamento della differenza ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnata ad un apposito fondo di
parte corrente - Ricorsi delle Regioni Toscana e Veneto -
Ipotizzata applicabilita' della normativa censurata anche agli
incentivi corrisposti dalle regioni ai propri dipendenti - Ritenuta
violazione della competenza regionale relativa all'organizzazione
amministrativa - Asserita esorbitanza dai principi fondamentali in
materia di coordinamento della finanza pubblica - Disciplina
concernente i trattamenti economici incentivanti, riconducibile
alla materia di competenza esclusiva dello Stato «ordinamento
civile» - Non fondatezza della questione.
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 61, comma 7-bis, comma inserito
dall'art. 18, comma 4-sexies, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
- Costituzione, art. 117.
Bilancio e contabilita' pubblica - Appalti pubblici - Modifica
dell'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture - Riduzione della percentuale
dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro da
ripartire, con finalita' di incentivo, tra i dipendenti pubblici
che svolgono attivita' inerenti a un'opera o lavoro pubblico -
Versamento della differenza ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnata ad un apposito fondo di
parte corrente - Ricorsi delle Regioni Toscana e Veneto - Ritenuta
violazione del principio di leale collaborazione - Disciplina
concernente i trattamenti economici incentivanti, riconducibile
alla materia di competenza esclusiva dello Stato «ordinamento
civile» - Non fondatezza della questione.
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 61, comma 7-bis, comma inserito
dall'art. 18, comma 4-sexies, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Bilancio e contabilita' pubblica - Appalti pubblici - Versamento al
bilancio dello Stato del 50% dei compensi spettanti ai dipendenti
pubblici per arbitrati o collaudi di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture - Riassegnazione dell'importo ad apposito fondo
statale per il finanziamento del trattamento economico accessorio
di dirigenti o di fondi perequativi istituiti da organi di
autogoverno di magistratura e avvocatura dello Stato - Ricorso
della Regione Piemonte - Ritenuta violazione degli artt. 117 e 119
Cost. - Formulazione generica delle questioni - Inammissibilita'.
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 61, comma 9.
- Costituzione, artt. 117 e 119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Appalti pubblici - Versamento al
bilancio dello Stato del 50% dei compensi spettanti ai dipendenti
pubblici per arbitrati o collaudi di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture - Riassegnazione dell'importo ad apposito fondo
statale per il finanziamento del trattamento economico accessorio
di dirigenti o di fondi perequativi istituiti da organi di
autogoverno di magistratura e avvocatura dello Stato - Ricorsi
delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto - Ritenuta violazione
dell'autonomia finanziaria regionale - Non applicabilita' alle
Regioni dell'obbligo di versare allo Stato le somme non piu' dovute
ai dipendenti regionali - Non fondatezza della questione.
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 61, comma 9.
- Costituzione, art. 119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Misure di riduzione della spesa
pubblica - Obbligo per gli enti e le amministrazioni dotate di
autonomia finanziaria di versare le somme provenienti dalle
riduzioni di spesa e le maggiori entrate ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato con riassegnazione delle
somme stesse ad un apposito fondo statale di parte corrente -
Applicabilita' all'Universita' della Valle d'Aosta - Ricorso della
Regione Valle d'Aosta - Violazione del principio di leale
collaborazione nonche' della potesta' legislativa regionale in
materia di finanziamento all'Ateneo Valdostano attribuita alla
Regione con decreto di attuazione dello statuto avente forza
prevalente sulle leggi ordinarie - Illegittimita' costituzionale in
parte qua.
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 61, comma 17.
- Statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 48-bis; d.lgs. 21
settembre 2000, n. 282, art. 1.
Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita' pubblica - Misure dirette
a consentire alle Regioni, con concorso finanziario dello Stato, di
abolire, per gli assistiti non esentati, la quota di partecipazione
al costo per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale (ticket) e contestuale previsione di norme di
copertura finanziaria, con parziale concorso delle Regioni -
Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Calabria - Asserita
lesione, con normativa di dettaglio, della competenza legislativa
concorrente delle Regioni nelle materie «tutela della salute» e
«coordinamento della finanza pubblica» - Ritenuta violazione
dell'autonomia finanziaria regionale - Legittimo esercizio del
potere dello Stato di dettare principi fondamentali di
coordinamento finanziario sussistendo, da parte delle Regioni,
possibilita' di scelta circa i concreti strumenti per il
perseguimento degli obiettivi di riequilibrio finanziario - Non
fondatezza della questione.
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lett.
b), e 21.
- Costituzione, artt. 117 e 119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita' pubblica - Misure dirette
a consentire alle Regioni, con concorso finanziario dello Stato, di
abolire, per gli assistiti non esentati, la quota di partecipazione
al costo per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale (ticket) e contestuale previsione di norme di
copertura finanziaria, con parziale concorso delle Regioni -
Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Calabria - Asserita
violazione del principio di leale collaborazione - Insussistente
necessita' di intesa con le Regioni per la rimozione di una
limitazione alla autonomia regionale - Non fondatezza della
questione.
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lett.
b), e 21.
- Costituzione, artt. 117 e 119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita' pubblica - Misure di
riduzione della spesa - Importo dei trattamenti economici
complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari
e ai direttori amministrativi, nonche' compensi spettanti ai
componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali,
delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie,
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli
istituti zooprofliattici - Rideterminazione con una riduzione del
20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30
giugno 2008 - Applicabilita' alla Provincia autonoma di Trento -
Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Difetto di
legittimazione dello Stato a dettare norme di coordinamento
finanziario in quanto finalizzate al contenimento di spesa
sanitaria interamente sostenuta dalla provincia - Illegittimita'
costituzionale in parte qua. Estensione dell'efficacia della
declaratoria di incostituzionalita' anche nei confronti della
Provincia autonoma di Bolzano.
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 61, comma 14.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige artt. 8, comma 1, numero
1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI); d.lgs. 16
marzo 1992, n. 266, art. 2.
Bilancio e contabilita' pubblica - Misure di riduzione della spesa
pubblica - Rideterminazione degli importi dei trattamenti economici
complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari,
ai direttori amministrativi, e compensi spettanti ai componenti dei
collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende
ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie, degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli
istituti zooprofliattici - Ricorso della Provincia autonoma di
Trento - Sopravvenuto difetto di interesse al ricorso per
caducazione della norma richiamata dalla disposizione impugnata -
Inammissibilita' della questione.
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 61, comma 15, primo periodo.
- Costituzione, artt. 117 e 118; statuto della Regione Trentino-Alto
Adige artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da
69 a 86 (Titolo VI); d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Ricorso
della Regione Calabria - Impugnazione di numerose disposizioni del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - Istanza di
sospensione avanzata dalla Regione - Non luogo a provvedere, per
intervenuta decisione del merito del ricorso.
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lett.
b), e 21.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 35, come sostituito dall'art. 9,
comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
(009C0801)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 7-1-2010)
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