N. 341 SENTENZA 16 - 30 dicembre 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Valle d'Aosta, Calabria e Provincia autonoma di Trento - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - Trattazione delle questioni riguardanti l'art. 61, commi 8, 9, 14, 15, primo periodo, 16, 17, 19, 20, lett. b), 21 e 7-bis, inserito dall'art. 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - Decisione sulle altre disposizioni impugnate riservata a separate pronunce. - D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 61, commi 8, 9, 14, 15, primo periodo, 16, 17, 19, 20, lett. b) e 21; d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), art. 18, comma 4-sexies, che ha inserito il comma 7-bis all'art. 61 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. - Costituzione, artt. 3, 97, 117, 118 e 119; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI); d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; Statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 48-bis; d.lgs. 21 settembre 2000, n. 282, art. 1. Bilancio e contabilita' pubblica - Appalti pubblici - Modifica dell'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Riduzione della percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro da ripartire, con finalita' di incentivo, tra i dipendenti pubblici che svolgono attivita' inerenti a un'opera o lavoro pubblico - Versamento della differenza ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana - Abrogazione della disposizione censurata prima che potesse esplicare effetto - Non trasferibilita' della questione a successiva disposizione di identico contenuto - Cessazione della materia del contendere. - D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 61, comma 8 . - Costituzione, artt. 3, 97, 117, 118 e 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Appalti pubblici - Modifica dell'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Riduzione della percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro da ripartire, con finalita' di incentivo, tra i dipendenti pubblici che svolgono attivita' inerenti a un'opera o lavoro pubblico - Versamento della differenza ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad un apposito fondo di parte corrente - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione della competenza regionale relativa all'organizzazione amministrativa - Asserita esorbitanza dai principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, con lesione dell'autonomia finanziaria regionale e del principio di leale collaborazione - Formulazione generica delle censure riferite all'art. 118 Cost. - Insufficiente motivazione circa il modo in cui l'asserita violazione degli artt. 3 e 97 ridondi in lesione di competenze regionali - Inammissibilita' della questione. - D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 61, comma 7-bis, inserito dall'art. 18, comma 4-sexies, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. - Costituzione, artt. 3, 97 e 118. Bilancio e contabilita' pubblica - Appalti pubblici - Modifica dell'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Riduzione della percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro da ripartire, con finalita' di incentivo, tra i dipendenti pubblici che svolgono attivita' inerenti a un'opera o lavoro pubblico - Versamento della differenza ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad un apposito fondo di parte corrente - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Non applicabilita' alle Regioni dell'obbligo di versare allo Stato le somme non piu' dovute ai dipendenti regionali - Non fondatezza della questione. - D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 61, comma 7-bis, comma inserito dall'art. 18, comma 4-sexies, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. - Costituzione, art. 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Appalti pubblici - Modifica dell'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Riduzione della percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro da ripartire, con finalita' di incentivo, tra i dipendenti pubblici che svolgono attivita' inerenti a un'opera o lavoro pubblico - Versamento della differenza ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad un apposito fondo di parte corrente - Ricorsi delle Regioni Toscana e Veneto - Ipotizzata applicabilita' della normativa censurata anche agli incentivi corrisposti dalle regioni ai propri dipendenti - Ritenuta violazione della competenza regionale relativa all'organizzazione amministrativa - Asserita esorbitanza dai principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Disciplina concernente i trattamenti economici incentivanti, riconducibile alla materia di competenza esclusiva dello Stato «ordinamento civile» - Non fondatezza della questione. - D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 61, comma 7-bis, comma inserito dall'art. 18, comma 4-sexies, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. - Costituzione, art. 117. Bilancio e contabilita' pubblica - Appalti pubblici - Modifica dell'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Riduzione della percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro da ripartire, con finalita' di incentivo, tra i dipendenti pubblici che svolgono attivita' inerenti a un'opera o lavoro pubblico - Versamento della differenza ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad un apposito fondo di parte corrente - Ricorsi delle Regioni Toscana e Veneto - Ritenuta violazione del principio di leale collaborazione - Disciplina concernente i trattamenti economici incentivanti, riconducibile alla materia di competenza esclusiva dello Stato «ordinamento civile» - Non fondatezza della questione. - D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 61, comma 7-bis, comma inserito dall'art. 18, comma 4-sexies, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Bilancio e contabilita' pubblica - Appalti pubblici - Versamento al bilancio dello Stato del 50% dei compensi spettanti ai dipendenti pubblici per arbitrati o collaudi di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Riassegnazione dell'importo ad apposito fondo statale per il finanziamento del trattamento economico accessorio di dirigenti o di fondi perequativi istituiti da organi di autogoverno di magistratura e avvocatura dello Stato - Ricorso della Regione Piemonte - Ritenuta violazione degli artt. 117 e 119 Cost. - Formulazione generica delle questioni - Inammissibilita'. - D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 61, comma 9. - Costituzione, artt. 117 e 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Appalti pubblici - Versamento al bilancio dello Stato del 50% dei compensi spettanti ai dipendenti pubblici per arbitrati o collaudi di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Riassegnazione dell'importo ad apposito fondo statale per il finanziamento del trattamento economico accessorio di dirigenti o di fondi perequativi istituiti da organi di autogoverno di magistratura e avvocatura dello Stato - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto - Ritenuta violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Non applicabilita' alle Regioni dell'obbligo di versare allo Stato le somme non piu' dovute ai dipendenti regionali - Non fondatezza della questione. - D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 61, comma 9. - Costituzione, art. 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Misure di riduzione della spesa pubblica - Obbligo per gli enti e le amministrazioni dotate di autonomia finanziaria di versare le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato con riassegnazione delle somme stesse ad un apposito fondo statale di parte corrente - Applicabilita' all'Universita' della Valle d'Aosta - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Violazione del principio di leale collaborazione nonche' della potesta' legislativa regionale in materia di finanziamento all'Ateneo Valdostano attribuita alla Regione con decreto di attuazione dello statuto avente forza prevalente sulle leggi ordinarie - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 61, comma 17. - Statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 48-bis; d.lgs. 21 settembre 2000, n. 282, art. 1. Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita' pubblica - Misure dirette a consentire alle Regioni, con concorso finanziario dello Stato, di abolire, per gli assistiti non esentati, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (ticket) e contestuale previsione di norme di copertura finanziaria, con parziale concorso delle Regioni - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Calabria - Asserita lesione, con normativa di dettaglio, della competenza legislativa concorrente delle Regioni nelle materie «tutela della salute» e «coordinamento della finanza pubblica» - Ritenuta violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Legittimo esercizio del potere dello Stato di dettare principi fondamentali di coordinamento finanziario sussistendo, da parte delle Regioni, possibilita' di scelta circa i concreti strumenti per il perseguimento degli obiettivi di riequilibrio finanziario - Non fondatezza della questione. - D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lett. b), e 21. - Costituzione, artt. 117 e 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita' pubblica - Misure dirette a consentire alle Regioni, con concorso finanziario dello Stato, di abolire, per gli assistiti non esentati, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (ticket) e contestuale previsione di norme di copertura finanziaria, con parziale concorso delle Regioni - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Calabria - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistente necessita' di intesa con le Regioni per la rimozione di una limitazione alla autonomia regionale - Non fondatezza della questione. - D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lett. b), e 21. - Costituzione, artt. 117 e 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita' pubblica - Misure di riduzione della spesa - Importo dei trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari e ai direttori amministrativi, nonche' compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofliattici - Rideterminazione con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 - Applicabilita' alla Provincia autonoma di Trento - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Difetto di legittimazione dello Stato a dettare norme di coordinamento finanziario in quanto finalizzate al contenimento di spesa sanitaria interamente sostenuta dalla provincia - Illegittimita' costituzionale in parte qua. Estensione dell'efficacia della declaratoria di incostituzionalita' anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano. - D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 61, comma 14. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI); d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2. Bilancio e contabilita' pubblica - Misure di riduzione della spesa pubblica - Rideterminazione degli importi dei trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, e compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofliattici - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Sopravvenuto difetto di interesse al ricorso per caducazione della norma richiamata dalla disposizione impugnata - Inammissibilita' della questione. - D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 61, comma 15, primo periodo. - Costituzione, artt. 117 e 118; statuto della Regione Trentino-Alto Adige artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI); d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2. Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Ricorso della Regione Calabria - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - Istanza di sospensione avanzata dalla Regione - Non luogo a provvedere, per intervenuta decisione del merito del ricorso. - D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lett. b), e 21. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 35, come sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. (009C0801) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 7-1-2010)

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