N. 182 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 marzo 2010

Ordinanza del 1° aprile 2010 emessa dalla Corte d'appello di Bari nel procedimento relativo a B.D.. Estradizione - Mandato d'arresto europeo - Garanzie richieste allo Stato membro di emissione - Previsione che, se la persona oggetto del mandato di arresto europeo ai fini di un'azione penale e' cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna sia subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della liberta' personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione - Esclusione che la medesima facolta' di chiedere l'esecuzione della pena nello Stato italiano di residenza sia riconosciuta anche al cittadino comunitario non italiano che abbia gia' riportato una condanna penale per la quale e' stata richiesta la consegna con mandato d'arresto europeo dall'autorita' dello Stato estero che ha pronunciato la condanna - Diversita' di trattamento del residente non cittadino nel caso di mandato d'arresto esecutivo rispetto al caso di mandato d'arresto processuale - Violazione del principio di uguaglianza. - Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 19, lett. c). - Costituzione, art. 3; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea di Nizza, art. 20, recepito dall'art. 6 del trattato dell'Unione europea 17 dicembre 2007. (010C0485) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.25 del 23-6-2010)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.