N. 63 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 settembre 2010

Ordinanza del 24 settembre 2010 emessa dalla Commissione tributaria regionale di Bari sul ricorso proposto da Ionica Trasporti s.r.l. contro Agenzia delle entrate - Ufficio Bari 2. Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Non deducibilita' integrale ai fini delle imposte sui redditi - Conseguente non deducibilita' dall'imponibile IRPEG e IRES del 4,25% del costo del lavoro e degli interessi passivi - Lesione della tutela del lavoro e del principio di capacita' contributiva - Violazione del principio di eguaglianza - Disparita' di trattamento tributario in danno delle imprese che, a parita' di reddito, maggiormente ricorrono alla forza lavoro e al capitale di prestito. - Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2. - Costituzione, artt. 2 [recte: 3], 35 e 53. (011C0212) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 13-4-2011)

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