N. 63
ORDINANZA (Atto di promovimento)
20 settembre 2010
Ordinanza del 24 settembre 2010 emessa dalla Commissione tributaria
regionale di Bari sul ricorso proposto da Ionica Trasporti s.r.l.
contro Agenzia delle entrate - Ufficio Bari 2.
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
- Non deducibilita' integrale ai fini delle imposte sui redditi -
Conseguente non deducibilita' dall'imponibile IRPEG e IRES del
4,25% del costo del lavoro e degli interessi passivi - Lesione
della tutela del lavoro e del principio di capacita' contributiva -
Violazione del principio di eguaglianza - Disparita' di trattamento
tributario in danno delle imprese che, a parita' di reddito,
maggiormente ricorrono alla forza lavoro e al capitale di prestito.
- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 2 [recte: 3], 35 e 53.
(011C0212)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 13-4-2011)
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