N. 134
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
11 - 18 novembre 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 18 novembre 2011 (della Regione Lazio).
Iniziativa economica privata - Commercio - Abolizione delle
restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attivita' economiche,
c.d. liberalizzazione - Obbligo per gli enti locali di adeguare,
entro un anno, i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui
l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e'
permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge -
Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosita'" degli enti
territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del
d.l. n. 98/2011 - Lamentata incidenza nella sfera di competenza
regionale in assenza di coinvolgimento delle Regioni - Ricorso
della Regione Lazio - Denunciata violazione della competenza
legislativa residuale regionale in materia di attivita' produttive
e di commercio, violazione del principio di leale collaborazione.
- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 3, commi
1 e 4.
- Costituzione, art. 117, comma quarto.
Regioni (in genere) - Consiglieri regionali - Determinazione del
numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali,
previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle
indennita', commisurazione del trattamento economico alla effettiva
partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del
trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di
un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" -
Obbligo per le Regioni di adeguamento entro i termini stabiliti -
Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosita'" degli enti
territoriali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 20 del
d.l. n. 98/2011 - Lamentata totale assenza di titolo competenziale
dello Stato - Ricorso della Regione Lazio - Denunciata violazione
dell'autonomia regionale.
- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 14,
comma 1.
- Costituzione, artt. 122 e 123.
Enti locali - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000 abitanti -
Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate
o attribuite dalle Regioni, attraverso la forma associativa
dell'Unione dotata di propri organi e potesta' statutaria, e
titolare di rapporti giuridici e di risorse - Previsione della
forma alternativa della convenzione, rimessa ai Comuni e
all'apprezzamento del Ministero dell'interno - Attribuzione al
prefetto di un potere di controllo e sostitutivo - Lamentata
interferenza dello Stato in materia di associazionismo degli enti
locali, soppressione e fusione dei piccoli Comuni senza
l'osservanza delle procedure costituzionali e creazione di nuovi
enti territoriali in violazione del quadro costituzionale,
riallocazione di funzioni comunali ad opera dello Stato anziche'
della Regione in contrasto con il principio di sussidiarieta',
contrasto con la riforma del Titolo V della Costituzione che
implicitamente esclude controlli statali sugli atti comunali,
mancato coinvolgimento della Regione - Ricorso della Regione Lazio
- Denunciata esorbitanza dello Stato dal proprio ambito di
competenza in materia di enti locali, violazione della competenza
legislativa e amministrativa regionale residuale in materia di
ordinamento degli enti locali e di forme associative tra enti,
lesione dei principi di sussidiarieta' e leale collaborazione.
- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14
settembre 2011, n. 148, art. 16, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16 e 28.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. p), e quarto, 118, e
133, comma secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
art. 9, comma 2.
Enti locali - Gestione e affidamento dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica -Adeguamento della disciplina dei servizi
pubblici locali al referendum popolare del 12-13 giugno 2011 e alla
normativa europea - Obbligo per gli enti locali di verificare la
realizzabilita' di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici
locali, liberalizzando tutte le attivita' economiche
compatibilmente con le caratteristiche di universalita' e
accessibilita' del servizio e limitando, negli altri casi,
l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base
ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata
non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni
della comunita' - Lamentata incidenza sulla materia dei servizi
pubblici locali di spettanza residuale regionale, elusione degli
effetti vincolanti del referendum popolare - Ricorso della Regione
Lazio - Denunciata violazione della competenza legislativa
regionale residuale in materia di servizi pubblici locali,
violazione del vincolo referendario.
- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 4.
- Costituzione, artt. 75 e 117, comma quarto.
(011C0728)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.52 del 14-12-2011)
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