N. 261
ORDINANZA (Atto di promovimento)
28 giugno 2011
Ordinanza emessa dalla Corte di cassazione nel procedimento civile
promosso da I.N.P.S. contro ASPES multiservizi S.p.a. ed ASPES
S.p.a..
Previdenza - Contributi di malattia dovuti dal datore di lavoro
all'INPS - Obbligo di versamento del datore di lavoro, anche se
tenuto, in base al contratto collettivo, a corrispondere la
retribuzione durante il periodo di malattia - Esclusione, con norma
di interpretazione autentica, per gli imprenditori che abbiano
corrisposto il trattamento economico di malattia - Non
ripetibilita' di contributi versati anteriormente al 1° gennaio
2009 - Ingiustificato irragionevole trattamento di privilegio degli
imprenditori inadempienti dell'obbligo contributivo rispetto a
quelli adempienti che non possono ottenere la ripetizione -
Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 48/2010.
- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 20, comma 1,
ultimo inciso.
- Costituzione, art. 3.
(011C0763)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.53 del 21-12-2011)
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