N. 261 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 giugno 2011

Ordinanza emessa dalla Corte di cassazione nel procedimento civile promosso da I.N.P.S. contro ASPES multiservizi S.p.a. ed ASPES S.p.a.. Previdenza - Contributi di malattia dovuti dal datore di lavoro all'INPS - Obbligo di versamento del datore di lavoro, anche se tenuto, in base al contratto collettivo, a corrispondere la retribuzione durante il periodo di malattia - Esclusione, con norma di interpretazione autentica, per gli imprenditori che abbiano corrisposto il trattamento economico di malattia - Non ripetibilita' di contributi versati anteriormente al 1° gennaio 2009 - Ingiustificato irragionevole trattamento di privilegio degli imprenditori inadempienti dell'obbligo contributivo rispetto a quelli adempienti che non possono ottenere la ripetizione - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 48/2010. - Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 20, comma 1, ultimo inciso. - Costituzione, art. 3. (011C0763) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.53 del 21-12-2011)

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