N. 335 ORDINANZA 12 - 16 dicembre 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso del trasgressore, o degli altri soggetti indicati nell'art. 196 cod. strada, al giudice di pace - Salvezza del diritto all'impugnazione anche dopo l'avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, laddove lo stesso sia necessitato dalla scadenza del termine legislativamente previsto e dalla contemporanea presenza del termine per proporre opposizione - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di azione - Indeterminatezza ed ambiguita' del petitum - Scarsa comprensibilita', indeterminatezza e contraddittorieta' della motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 1, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214). - Costituzione, artt. 3 e 24. (011C0804) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.53 del 21-12-2011)

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