Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Amministrazione pubblica - Disciplina sulle autovetture di servizio -
Determinazioni sulla cilindrata e sulla durata, nonche' previsione
di un dpcm che regoli modalita' e limiti di utilizzo delle
autovetture al fine di ridurne numero e costo - Incertezza
dell'interpretazione costituzionalmente orientata per la quale la
disciplina sarebbe applicabile solo allo Stato e agli enti
nazionali - Ricorso della Regione Liguria - Asserita violazione
della competenza legislativa regionale nella materia residuale
dell'organizzazione regionale - Asserita violazione della
competenza legislativa regionale nella materia concorrente del
coordinamento della finanza pubblica, per la natura puntuale e di
dettaglio delle voci di spesa - Asserita violazione della potesta'
amministrativa regionale, esorbitanza della potesta' regolamentare
statale, violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento
della pubblica amministrazione, e in subordine, violazione del
principio di leale collaborazione - Insussistenza - Norme non
aventi alcun effetto precettivo nei confronti delle Regioni e degli
enti locali - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.
- D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011,
n. 111), art. 2, commi 1, 3 e 4.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi terzo, quarto, sesto e 118.
(T-120144)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.24 del 13-6-2012)
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