N. 204 SENTENZA 17 - 20 luglio 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Questione di legittimita' costituzionale avente ad oggetto il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione quale giudice del rinvio - Eccepita inammissibilita' per difetto di rilevanza, sussistendo, in sede di rinvio, la possibilita' per il giudice rimettente di "confermare con altra motivazione la precedente valutazione circa la non complessita' del dibattimento" - Reiezione. - Codice di procedura penale, art. 304, comma 2. - Costituzione, artt. 3 e 13, quinto comma. Processo penale - Questione avente ad oggetto il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione quale giudice del rinvio - Possibilita' di definire "particolarmente complesso" il dibattimento in cui sia stata disposta una perizia di lunga durata che avrebbe potuto o dovuto essere espletata nelle fasi anteriori al dibattimento - Conseguente sospensione dei termini della custodia cautelare, suppostamente rimessa ad una libera scelta del Pubblico Ministero - Asserita violazione del principio della riserva di legge nella predeterminazione dei termini di durata massima della custodia cautelare - Asserita violazione del principio di eguaglianza - Insussistenza - Non fondatezza della questione. - Codice di procedura penale, art. 304, comma 2. - Costituzione, artt. 3 e 13, quinto comma. (T-120204) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 25-7-2012)

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