Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Questione di legittimita' costituzionale avente ad
oggetto il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione
quale giudice del rinvio - Eccepita inammissibilita' per difetto di
rilevanza, sussistendo, in sede di rinvio, la possibilita' per il
giudice rimettente di "confermare con altra motivazione la
precedente valutazione circa la non complessita' del dibattimento"
- Reiezione.
- Codice di procedura penale, art. 304, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 13, quinto comma.
Processo penale - Questione avente ad oggetto il principio di diritto
enunciato dalla Corte di cassazione quale giudice del rinvio -
Possibilita' di definire "particolarmente complesso" il
dibattimento in cui sia stata disposta una perizia di lunga durata
che avrebbe potuto o dovuto essere espletata nelle fasi anteriori
al dibattimento - Conseguente sospensione dei termini della
custodia cautelare, suppostamente rimessa ad una libera scelta del
Pubblico Ministero - Asserita violazione del principio della
riserva di legge nella predeterminazione dei termini di durata
massima della custodia cautelare - Asserita violazione del
principio di eguaglianza - Insussistenza - Non fondatezza della
questione.
- Codice di procedura penale, art. 304, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 13, quinto comma.
(T-120204)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 25-7-2012)
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