N. 226 SENTENZA 8 - 11 ottobre 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Enti locali - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale dell'Autorita' d'ambito territoriale per la gestione del servizio idrico pugliese (ATO Puglia), a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2010 - Trasferimento all'Autorita' idrica pugliese con inquadramento nello stesso profilo professionale e relative attribuzioni economiche - Ricorso del Governo - Asserita violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso agli uffici pubblici - Sopravvenuta abrogazione della norma impugnata, non applicata durante il periodo della sua vigenza - Cessazione della materia del contendere. - Legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9, art. 11, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 51, 97, terzo comma, e 117, terzo comma. Enti locali - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale dell'Autorita' d'ambito territoriale per la gestione del servizio idrico pugliese (ATO Puglia) - Trasferimento all'Autorita' idrica pugliese - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilita' della censura basata sull'inconferenza del richiamo ai commi 90 e 94 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 - Reiezione. - Legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9, art. 11, comma 1, quale sostituito dall'art. 3 della legge della Regione Puglia 13 ottobre 2011, n. 27. - Costituzione, artt. 3, 51, 97, 117, terzo comma, e 120, primo comma. Enti locali - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale dell'Autorita' d'ambito territoriale per la gestione del servizio idrico pugliese (ATO Puglia) - Trasferimento all'Autorita' idrica pugliese - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilita' della censura riferita all'art. 120 Cost., per mancata evocazione nella delibera consiliare di autorizzazione all'impugnazione e per difetto di motivazione - Reiezione. - Legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9, art. 11, comma 1, quale sostituito dall'art. 3 della legge della Regione Puglia 13 ottobre 2011, n. 27. - Costituzione, artt. 3, 51, 97, 117, terzo comma, e 120, primo comma. Enti locali - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale dell'Autorita' d'ambito territoriale per la gestione del servizio idrico pugliese (ATO Puglia), a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2010 - Trasferimento all'Autorita' idrica pugliese ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, disciplinante il passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attivita' - Ricorso del Governo - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e uguaglianza e del principio del pubblico concorso per l'accesso agli uffici pubblici - Asserita violazione delle norme statali che precludono la stabilizzazione di personale non di ruolo - Insussistenza - Erroneita' del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni. - Legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9, art. 11, comma 1, quale sostituito dall'art. 3 della legge della Regione Puglia 13 ottobre 2011, n. 27. - Costituzione, artt. 3, 51, 97, 117, terzo comma, e 120, primo comma. (T-120226) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.41 del 17-10-2012)

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