N. 145
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
16 ottobre 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 16 ottobre 2012 (della Regione Lazio).
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica - Obbligo per le Regioni di
procedere allo scioglimento, o in alternativa, alla privatizzazione
di tutte le societa' direttamente o indirettamente controllate, che
abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato di prestazioni di
servizi in favore della p.a. superiore al novanta per cento
dell'intero fatturato - Ricorso della Regione Lazio - Denunciata
violazione dell'autonomia finanziaria, organizzativa e di
funzionamento delle Regioni e di enti pubblici regionali, nonche'
di servizi pubblici locali.
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 4, commi 1 e 3.
- Costituzione, artt. 117, commi primo, terzo, quarto e sesto, e 123.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica - Riserva al Commissario
straordinario per la razionalizzazione della spesa per l'acquisto
di beni e servizi di poteri in ordine all'approvazione dei piani di
ristrutturazione e razionalizzazione predisposti dalla Regione in
relazione alle sopra menzionate societa' - Ricorso della Regione
Lazio - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria,
organizzativa e di funzionamento delle Regioni e di enti pubblici
regionali, nonche' di servizi pubblici locali.
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 4, comma 3-sexies.
- Costituzione, artt. 117, commi primo, terzo, quarto e sesto, e 123.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica - Limitazione dell'affidamento dei
sevizi pubblici locali alle sole ipotesi in cui il valore economico
del servizio sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro
annui - Ricorso della Regione Lazio - Denunciata violazione
dell'autonomia finanziaria, organizzativa e di funzionamento delle
Regioni e di enti pubblici regionali, nonche' di servizi pubblici
locali.
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 4, comma 8.
- Costituzione, artt. 117, commi primo, terzo, quarto e sesto, e 123.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica - Previsione che le Regioni,
Province e Comuni sopprimono o accorpano o, in ogni caso,
assicurano la riduzione dei relativi oneri finanziari, in misura
non inferiore al 20%, enti, agenzie e organismi comunque denominati
che esercitano, alla data di entrata in vigore del decreto-legge
impugnato, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui
all'art. 117, comma secondo, lett. p), della Costituzione, o
funzioni amministrative spettanti a Comuni, Province e Citta'
metropolitane ai sensi dell'art. 118 della Costituzione -
Previsione di apposita procedura articolata in tre fasi: a)
ricognizione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del
decreto-legge impugnato, di tutti gli enti, agenzie ed organismi;
b) definizione mediante intese da adottarsi in sede di Conferenza
unificata dei costi e delle tempistiche per l'attuazione delle
norme; c) soppressione ope legis di tutti gli enti, agenzie ed
organismi, con conseguente nullita' di tutti gli atti
successivamente adottati, qualora le Regioni, le Province ed i
Comuni, decorsi nove mesi dall'entrata in vigore del decreto, non
abbiano dato attuazione al precetto normativo - Ricorso della
Regione Lazio - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria,
organizzativa e di funzionamento delle Regioni e di enti pubblici
regionali, nonche' di servizi pubblici locali.
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 9, commi 1, 2, 3 e 4.
- Costituzione, artt. 117, commi quarto e sesto, e 123.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica - Riordino delle Province e loro
funzioni - Previsione del riordino di tutte le province delle
regioni a statuto ordinario, mediante decreto da emanarsi, entro
dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge impugnato,
con deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base dei
requisiti minimi da individuarsi nella dimensione territoriale e
nella popolazione residente in ciascuna provincia (individuati con
la deliberazione predetta, rispettivamente, in 2500 km. e in
350.000 abitanti) - Prevista partecipazione al riordino delle
province mediante atto legislativo ad iniziativa governativa,
all'esito di una procedura cui partecipano il Consiglio delle
autonomie locali delle singole regioni a statuto ordinario e le
regioni stesse mediante la presentazione di ipotesi di riordino e
previo parere della Conferenza unificata - Ricorso della Regione
Lazio - Denunciata violazione del principio di autonomia
costituzionale degli enti territoriali, nella specie delle Province
- Lesione del principio di ragionevolezza per l'adozione di una
misura sproporzionata e non efficace rispetto alla finalita'
dichiarata dalla normativa impugnata di riduzione della spesa
pubblica - Denunciata violazione dei presupposti di legittimita'
costituzionale della straordinarieta' ed urgenza per l'adozione del
decreto-legge - Denunciata violazione dell'assetto costituzionale
ed ordinamentale della Regione - Denunciata violazione
dell'autonomia regionale in relazione ai principi di sussidiarieta'
verticale e di adeguatezza - Denunciata lesione della potesta'
regolamentare delle Province - Denunciata violazione dell'autonomia
finanziaria regionale - Violazione del principio costituzionale
della partecipazione della popolazione interessata alla procedura
di mutamento delle circoscrizioni provinciali e degli altri enti
territoriali previsti dalla Costituzione.
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 17, commi 1, 2, 3 e 4.
- Costituzione, artt. 77, 114, 117, comma terzo, e 123.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica - Soppressione delle Province di
Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari,
Napoli e Reggio Calabria con contestuale istituzione delle
corrispondenti Citta' metropolitane a far data dal 1° gennaio 2014
- Ricorso della Regione Lazio - Denunciata violazione del principio
di autonomia costituzionale degli enti territoriali - Denunciata
violazione dei presupposti di legittimita' costituzionale della
straordinarieta' ed urgenza per l'adozione del decreto-legge.
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 18.
- Costituzione, artt. 77, 114 e 117.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica - Riorganizzazione delle funzioni
fondamentali dei Comuni ai sensi dell'art. 117, comma secondo,
lett. p), della Costituzione - Previsione per i comuni con
popolazione inferiore ai 5000 abitanti dell'esercizio obbligatorio
in forma associata delle funzioni fondamentali, mediante riunione
dei comuni o convenzioni di durata triennale - Previsione per i
comuni con popolazione fino a 1000 abitanti, dell'obbligo di
esercizio in forma associata, mediante unione di tutte le funzioni
amministrative e di tutti i servizi pubblici ad essi spettanti -
Previsione che le Regioni, nelle materie di cui all'art. 117, commi
terzo e quarto, della Costituzione, individuano le dimensioni
territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni in forma
obbligatoriamente associata, mediante unioni e convenzioni -
Ricorso della Regione Lazio - Denunciata violazione della sfera di
competenza regionale in materia di associazionismo degli enti
locali.
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 19.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. p), terzo e quarto.
(012C0432)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.47 del 28-11-2012)
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