N. 303 ORDINANZA 11 - 19 dicembre 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Magistrati - Retribuzione - Adeguamento automatico - Soppressione, senza possibilita' di recupero, degli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 e del conguaglio del triennio 2010-2012 - Previsione che per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 sia pari alla misura gia' prevista per l'anno 2010 e che il conguaglio per l'anno 2015 venga determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014 - Decurtazione dell'indennita' giudiziaria prevista dall'art. 3 della legge n. 27 del 1981, nella misura del 15% per l'anno 2011, del 25% per l'anno 2012 e del 32 % per l'anno 2013 - Riduzione nella misura del 5% per le retribuzioni oltre i 90.000 euro, e nella misura del 10% per le retribuzioni oltre i 150.000 euro, nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle disposizioni impugnate - Questioni divenute prive di oggetto - Manifesta inammissibilita'. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, commi 2, 21 e 22. - Costituzione, artt. 2, 3, 24, 36, 53, 97, 101, 104, 108 e 111. (T-120303) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.51 del 27-12-2012)

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