Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Magistrati - Retribuzione - Adeguamento automatico - Soppressione,
senza possibilita' di recupero, degli acconti degli anni 2011, 2012
e 2013 e del conguaglio del triennio 2010-2012 - Previsione che per
il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 sia pari
alla misura gia' prevista per l'anno 2010 e che il conguaglio per
l'anno 2015 venga determinato con riferimento agli anni 2009, 2010
e 2014 - Decurtazione dell'indennita' giudiziaria prevista
dall'art. 3 della legge n. 27 del 1981, nella misura del 15% per
l'anno 2011, del 25% per l'anno 2012 e del 32 % per l'anno 2013 -
Riduzione nella misura del 5% per le retribuzioni oltre i 90.000
euro, e nella misura del 10% per le retribuzioni oltre i 150.000
euro, nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 -
Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle
disposizioni impugnate - Questioni divenute prive di oggetto -
Manifesta inammissibilita'.
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010,
n. 122), art. 9, commi 2, 21 e 22.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 36, 53, 97, 101, 104, 108 e 111.
(T-120303)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.51 del 27-12-2012)
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