N. 84 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 marzo 2013

Ordinanza del 19 marzo 2013 emessa dal Tribunale di Pinerolo nel procedimento penale a carico di B.D.. Ordinamento giudiziario - Riorganizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero recata dal decreto legislativo n. 155 del 2012 - Inclusione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Pinerolo nell'elenco di cui alla tabella A allegata al decreto - Conseguente soppressione dei detti uffici e loro accorpamento al Tribunale e alla Procura della Repubblica di Torino - Connesso obbligo di fissare dinanzi al Tribunale di Torino le udienze successive al 13 settembre 2013 - Contrasto con i principi e criteri direttivi stabiliti dalla norma di delegazione, e in particolare con il principio di decongestionamento dei grandi Tribunali metropolitani - Eccesso di delega - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto agli altri uffici giudiziari sub-provinciali contigui alle grandi aree metropolitane, e segnatamente rispetto al non soppresso Tribunale di Ivrea - Contrasto con l'obiettivo di razionalizzare il "servizio giustizia" nella Provincia di Torino - Violazione del diritto di difesa, del principio del giudice naturale precostituito per legge e del principio di buon andamento dell'amministrazione. - Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, artt. 1, limitatamente all'inclusione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Pinerolo nell'elenco di cui all'allegata Tabella A, e 9, comma 1 (in relazione all'art. 2). - Costituzione, artt. 3, 24, 25, primo comma, 76 e 97, [secondo, recte:] primo comma; legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 1, comma 2, lett. b), d) ed e). Ordinamento giudiziario - Delega legislativa per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza - Conferimento al Governo mediante disposizione inserita nella legge di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011 - Denunciata insussistenza di presupposti di necessita' e urgenza riferibili al riordino della "geografia giudiziaria" - Eterogeneita' della delega rispetto all'oggetto e alle finalita' del predetto decreto-legge - Inosservanza della procedura normale di esame in Commissione referente e successiva approvazione in Aula, prevista per i disegni di legge di delegazione legislativa - Violazione dell'iter ordinario di formazione legislativa - Violazione dell'obbligo di provvedere ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalla ridistribuzione degli uffici giudiziari - Illegittimita' derivata del decreto legislativo n. 155 del 2012. - Legge 14 settembre 2011, n. 148 (che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138), art. 1, comma 2; decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155; decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 [convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148]. - Costituzione, artt. 70, 72, commi primo e quarto, 76, 77 e 81, comma quarto, nonche' art. 81, comma terzo, nel testo sostituito dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. Ordinamento giudiziario - Delega legislativa per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza - Principi e criteri direttivi - Concentrazione degli uffici giudiziari nelle citta' capoluogo di provincia e necessita' che ciascun distretto di Corte d'appello comprenda non meno di tre degli attuali Tribunali con relative Procure della Repubblica - Lesione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza e proporzionalita' - Irragionevolezza intrinseca, per reciproca incompatibilita' dei criteri indicati dalla delega - Conseguente violazione del diritto di difesa del cittadino. - Legge 14 settembre 2011, n. 148 (che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138), art. 1, comma 2, in particolare, lett. a) e f). - Costituzione, artt. 3 e 24. (12C00152) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 2-5-2013)

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