N. 84
ORDINANZA (Atto di promovimento)
19 marzo 2013
Ordinanza del 19 marzo 2013 emessa dal Tribunale di Pinerolo nel
procedimento penale a carico di B.D..
Ordinamento giudiziario - Riorganizzazione dei tribunali ordinari e
degli uffici del pubblico ministero recata dal decreto legislativo
n. 155 del 2012 - Inclusione del Tribunale e della Procura della
Repubblica di Pinerolo nell'elenco di cui alla tabella A allegata
al decreto - Conseguente soppressione dei detti uffici e loro
accorpamento al Tribunale e alla Procura della Repubblica di Torino
- Connesso obbligo di fissare dinanzi al Tribunale di Torino le
udienze successive al 13 settembre 2013 - Contrasto con i principi
e criteri direttivi stabiliti dalla norma di delegazione, e in
particolare con il principio di decongestionamento dei grandi
Tribunali metropolitani - Eccesso di delega - Irragionevole
disparita' di trattamento rispetto agli altri uffici giudiziari
sub-provinciali contigui alle grandi aree metropolitane, e
segnatamente rispetto al non soppresso Tribunale di Ivrea -
Contrasto con l'obiettivo di razionalizzare il "servizio giustizia"
nella Provincia di Torino - Violazione del diritto di difesa, del
principio del giudice naturale precostituito per legge e del
principio di buon andamento dell'amministrazione.
- Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, artt. 1,
limitatamente all'inclusione del Tribunale e della Procura della
Repubblica di Pinerolo nell'elenco di cui all'allegata Tabella A, e
9, comma 1 (in relazione all'art. 2).
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, primo comma, 76 e 97, [secondo,
recte:] primo comma; legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 1, comma
2, lett. b), d) ed e).
Ordinamento giudiziario - Delega legislativa per la riorganizzazione
della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine
di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza -
Conferimento al Governo mediante disposizione inserita nella legge
di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011 - Denunciata
insussistenza di presupposti di necessita' e urgenza riferibili al
riordino della "geografia giudiziaria" - Eterogeneita' della delega
rispetto all'oggetto e alle finalita' del predetto decreto-legge -
Inosservanza della procedura normale di esame in Commissione
referente e successiva approvazione in Aula, prevista per i disegni
di legge di delegazione legislativa - Violazione dell'iter
ordinario di formazione legislativa - Violazione dell'obbligo di
provvedere ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri
derivanti dalla ridistribuzione degli uffici giudiziari -
Illegittimita' derivata del decreto legislativo n. 155 del 2012.
- Legge 14 settembre 2011, n. 148 (che ha convertito, con
modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138), art. 1,
comma 2; decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155;
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 [convertito, con
modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148].
- Costituzione, artt. 70, 72, commi primo e quarto, 76, 77 e 81,
comma quarto, nonche' art. 81, comma terzo, nel testo sostituito
dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, applicabile a
decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.
Ordinamento giudiziario - Delega legislativa per la riorganizzazione
della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine
di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza -
Principi e criteri direttivi - Concentrazione degli uffici
giudiziari nelle citta' capoluogo di provincia e necessita' che
ciascun distretto di Corte d'appello comprenda non meno di tre
degli attuali Tribunali con relative Procure della Repubblica -
Lesione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza e
proporzionalita' - Irragionevolezza intrinseca, per reciproca
incompatibilita' dei criteri indicati dalla delega - Conseguente
violazione del diritto di difesa del cittadino.
- Legge 14 settembre 2011, n. 148 (che ha convertito, con
modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138), art. 1,
comma 2, in particolare, lett. a) e f).
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(12C00152)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 2-5-2013)
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