Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Lavoro - Lavoratori del commercio, del credito, dell'assicurazione e
dei servizi tributari appaltati - Lavoratore affetto da
insufficienza renale - Periodo massimo di malattia indennizzabile
fissato in 180 giorni - Mancata previsione di una deroga che
consenta lo scorporo delle assenze dal lavoro per emodialisi dal
periodo massimo indennizzabile, ovvero mancata estensione della
piu' favorevole tutela predisposta per i lavoratori colpiti da
tubercolosi - Richiesta di intervento additivo secondo due
modalita' alternative - Scelta a contenuto non costituzionalmente
obbligato riservato alla discrezionalita' del legislatore -
Inammissibilita' della questione.
- Codice civile, art. 2110; decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 32 e 38.
(T-130087)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.21 del 22-5-2013)
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