N. 124
ORDINANZA (Atto di promovimento)
21 marzo 2013
Ordinanza emessa il 21 marzo 2013 dal Tribunale di Milano nel
procedimento penale a carico di B.C. ed altri.
Reati e pene - Responsabilita' professionale dell'esercente le
professioni sanitarie - Previsione che l'esercente la professione
sanitaria che nello svolgimento della propria attivita' si attiene
a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunita'
scientifica non risponde penalmente per colpa lieve - Previsione
che comunque resta fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 cod. civ. -
Denunciata interpretazione incerta e contraddittoria della formula
legislativa - Violazione dei principi di ragionevolezza, di
tassativita' e di finalita' rieducativa della pena - Disparita' di
trattamento tra operatori sanitari, a seconda della osservanza o
meno da parte loro delle linee guida - Conseguente lesione della
liberta' del pensiero scientifico, della liberta' di ricerca e di
sperimentazione medica - Incongrua e ingiustificata applicabilita'
della disposizione non solo ai medici ma a qualsiasi esercente la
professione sanitaria - Disparita' di trattamento nel caso in cui
l'evento lesivo dovesse realizzarsi con la cooperazione colposa con
soggetti diversi dagli operatori sanitari - Violazione del
principio di ragionevolezza per l'applicabilita' della disposizione
anche nel caso di violazione di norme in materia di sicurezza del
lavoro - Lesione dei principi a tutela della persona offesa -
Trattamento differenziato e sostanzialmente privilegiato rispetto
agli altri dipendenti dello Stato nel caso di sanitari dipendenti
pubblici - Violazione del principio di tassativita' per la mancanza
di criteri certi di individuazione delle linee guida.
- Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 27, 28, 32, 33 e 111.
(13C00206)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 5-6-2013)
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