Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Sanita' pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Corresponsione, in
favore dei cittadini affetti da patologie oncologiche, di rimborsi
con relativa assunzione di oneri aggiuntivi a carico del bilancio
regionale - Attribuzione ai residenti della Regione Abruzzo di
livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti a
livello nazionale e in contrasto con gli obiettivi di risanamento
imposti dal Piano di rientro - Contrasto con il principio del
contenimento della spesa pubblica sanitaria espressione della
competenza legislativa statale nella materia concorrente del
coordinamento della finanza pubblica - Interferenza con le funzioni
e le attivita' del commissario ad acta, con lesione della potesta'
sostitutiva riconosciuta al Governo - Illegittimita'
costituzionale.
- Legge della Regione Abruzzo 17 luglio 2012, n. 33, art. 3.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma; legge
27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lettera b); legge 23
dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 80 e 95.
(T-130104)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 5-6-2013)
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