N. 104 SENTENZA 22 - 29 maggio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Sanita' pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Corresponsione, in favore dei cittadini affetti da patologie oncologiche, di rimborsi con relativa assunzione di oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale - Attribuzione ai residenti della Regione Abruzzo di livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale e in contrasto con gli obiettivi di risanamento imposti dal Piano di rientro - Contrasto con il principio del contenimento della spesa pubblica sanitaria espressione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Interferenza con le funzioni e le attivita' del commissario ad acta, con lesione della potesta' sostitutiva riconosciuta al Governo - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Abruzzo 17 luglio 2012, n. 33, art. 3. - Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lettera b); legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 80 e 95. (T-130104) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 5-6-2013)

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