N. 112 ORDINANZA 22 - 29 maggio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Previsione che l'Agenzia delle entrate provvede all'erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti - Asserita violazione dei principi di cui all'art. 3 della legge n. 212 del 2000, secondo il quale le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti d'imposta non possono essere prorogati - Inidoneita' di una legge ordinaria ad assurgere a parametro di legittimita' costituzionale - Manifesta inammissibilita' della questione. - Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 58. - Legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 3 e 6, comma 2. Imposte e tasse - Previsione che l'Agenzia delle entrate provvede all'erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti - Asserita violazione del principio di eguaglianza fra le parti del processo - Asserita violazione del diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione - Asserita violazione del principio di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione - Disciplina eccezionale adottata per riequilibrare situazioni di disparita', in ragione di una complessiva situazione di ritardo nell'effettuare le restituzioni - Manifesta infondatezza delle questioni. - Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 58. - Costituzione, artt. 3, 97 e 113, secondo comma. (T-130112) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 5-6-2013)

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