N. 116 SENTENZA 3 - 5 giugno 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Intervento in giudizio - Intervento spiegato dal Gruppo Romano Giornalisti Pensionati - Soggetto che non e' parte nel giudizio a quo e che non e' titolare di un interesse qualificato - Inammissibilita'. - Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 18, comma 22-bis, come modificato dall'art. 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214. - Previdenza - Interventi di solidarieta' - Trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, di importo complessivamente superiore a 90.000 euro lordi annui - Assoggettamento, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonche' pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro - Natura tributaria della misura perequativa - Violazione del principio della universalita' della imposizione - Violazione del principio di ragionevolezza - Violazione del canone di eguaglianza per discriminazione ai danni dei soli pensionati - Illegittimita' costituzionale. - Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 18, comma 22-bis, come modificato dall'art. 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214. - Costituzione, artt. 3 e 53. (T-130116) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.24 del 12-6-2013)

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