Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Lavoro e occupazione - Ordinanze-ingiunzioni per violazione di norme
in materia di lavoro emesse dalla direzione provinciale del lavoro
- Proposizione del ricorso amministrativo al Comitato regionale per
i rapporti di lavoro - Termine per l'ordinaria opposizione
giurisdizionale di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981 -
Prevista sospensione in luogo di interruzione - Asserito eccesso di
delega - Insussistenza - Discrezionalita' del legislatore delegato
esercitata all'interno di un'ampia formulazione della delega - Non
fondatezza della questione.
- Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, art. 17, comma 3.
- Costituzione, artt. 76 e 77; legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 8,
comma 2, lettera d).
Lavoro e occupazione - Ordinanze-ingiunzioni per violazione di norme
in materia di lavoro emesse dalla direzione provinciale del lavoro
- Proposizione del ricorso amministrativo al Comitato regionale per
i rapporti di lavoro - Termine per l'ordinaria opposizione
giurisdizionale di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981 -
Prevista sospensione in luogo di interruzione - Manifesta
irragionevolezza e disparita' di trattamento processuale rispetto
all'analoga fattispecie del ricorso alla direzione regionale del
lavoro - Limitazione della tutela giurisdizionale contro atti
sanzionatori della pubblica amministrazione - Illegittimita'
costituzionale in parte qua.
- Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, art. 17, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 113, secondo comma.
(T-130119)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.24 del 12-6-2013)
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