N. 119 SENTENZA 3 - 5 giugno 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro e occupazione - Ordinanze-ingiunzioni per violazione di norme in materia di lavoro emesse dalla direzione provinciale del lavoro - Proposizione del ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro - Termine per l'ordinaria opposizione giurisdizionale di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981 - Prevista sospensione in luogo di interruzione - Asserito eccesso di delega - Insussistenza - Discrezionalita' del legislatore delegato esercitata all'interno di un'ampia formulazione della delega - Non fondatezza della questione. - Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, art. 17, comma 3. - Costituzione, artt. 76 e 77; legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 8, comma 2, lettera d). Lavoro e occupazione - Ordinanze-ingiunzioni per violazione di norme in materia di lavoro emesse dalla direzione provinciale del lavoro - Proposizione del ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro - Termine per l'ordinaria opposizione giurisdizionale di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981 - Prevista sospensione in luogo di interruzione - Manifesta irragionevolezza e disparita' di trattamento processuale rispetto all'analoga fattispecie del ricorso alla direzione regionale del lavoro - Limitazione della tutela giurisdizionale contro atti sanzionatori della pubblica amministrazione - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, art. 17, comma 3. - Costituzione, artt. 3 e 113, secondo comma. (T-130119) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.24 del 12-6-2013)

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