N. 229 SENTENZA 16 - 23 luglio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Partecipazioni pubbliche - Societa' pubbliche strumentali - Disposizioni che regolano la messa in liquidazione e la privatizzazione di societa' pubbliche controllate, che producono beni o servizi strumentali all'attivita' delle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurne il numero in vista della riduzione delle spese - Ricorso della Regione Veneto - Omessa enunciazione di censure - Inammissibilita' delle questioni. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 4, comma 8-bis. - Costituzione, artt. 3, 97, 117, primo e quarto comma, 118 e 119. Partecipazioni pubbliche - Societa' pubbliche strumentali - Disposizioni che regolano la messa in liquidazione e la privatizzazione di societa' pubbliche controllate, che producono beni o servizi strumentali all'attivita' delle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurne il numero in vista della riduzione delle spese - Ricorso della Regione Puglia - Censure prospettate con riferimento a parametri diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni - Assenza di motivazione in ordine alla ridondanza delle violazioni sul riparto delle competenze - Inammissibilita' delle questioni. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 4, commi 1 e 8. - Costituzione, artt. 41, 42, 43 e 77. Partecipazioni pubbliche - Societa' pubbliche strumentali - Disposizioni che regolano la messa in liquidazione e la privatizzazione di societa' pubbliche controllate, che producono beni o servizi strumentali all'attivita' delle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurne il numero in vista della riduzione delle spese - Ricorso della Regione Veneto - Censure prospettate con riferimento a parametri diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni - Assenza di motivazione in ordine alla ridondanza delle violazioni sul riparto delle competenze - Inammissibilita' delle questioni. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 4, commi 1, 3, 3-sexies, 7, 8, 14. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117, commi primo e quarto. Partecipazioni pubbliche - Societa' pubbliche strumentali - Disposizioni che regolano la messa in liquidazione e la privatizzazione di societa' pubbliche controllate, che producono beni o servizi strumentali all'attivita' delle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurne il numero in vista della riduzione delle spese - Previsione che esclude l'applicazione delle predette disposizioni solo "qualora per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato" - Previsione secondo cui, come regola, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di acquisire i servizi strumentali alle proprie attivita' sul mercato secondo le procedure concorrenziali - Previsione che, a partire dal 1 gennaio 2014, il ricorso agli affidamenti diretti sia limitato solo a favore di societa' a capitale interamente pubblico - Ricorsi delle Regioni Campania, Sardegna e Puglia - Ritenuta riproduzione di una disciplina sui servizi pubblici locali, gia' espunta dall'ordinamento a seguito del referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011 e della sentenza n. 199 del 2012 - Asserita lesione delle competenze costituzionali e statutarie delle Regioni nella materia dei servizi pubblici, nonche' delle competenze regolamentari ed amministrative degli enti locali nella medesima materia - Insussistenza - Erroneita' del presupposto interpretativo - Disposizioni che sono rivolte alle societa' pubbliche strumentali e che non si applicano alle societa' che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, incluse le societa' che gestiscono servizi pubblici locali - Non fondatezza delle questioni. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 4, commi 1, 2, 3, 7 ed 8. - Costituzione, artt. 75 e 136. Partecipazioni pubbliche - Societa' pubbliche strumentali - Disposizioni che regolano la messa in liquidazione e la privatizzazione di societa' pubbliche controllate, che producono beni o servizi strumentali all'attivita' delle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurne il numero in vista della riduzione delle spese - Previsione che impone a tutte le amministrazioni, incluse quelle regionali, di sciogliere o privatizzare le societa' pubbliche strumentali che, nell'anno 2011, abbiano conseguito piu' del 90 per cento del proprio fatturato da prestazioni di servizi alla pubblica amministrazione controllante, sanzionandole, in caso di mancato adeguamento agli obblighi di scioglimento o privatizzazione, con il divieto del rinnovo di affidamenti in essere e di nuovi affidamenti diretti in favore delle predette societa' - Indebita interferenza, nella parte in cui le disposizioni si applicano alle Regioni ad autonomia ordinaria, sull'autonomia organizzativa e di funzionamento delle stesse, in quanto si esclude che esse possano continuare ad avvalersi di societa' in house, pur ricorrendo le condizioni prescritte dall'ordinamento dell'Unione europea - Violazione della competenza legislativa regionale nella materia residuale dell'organizzazione e nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimita' costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori censure. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 4, commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3-sexies ed 8. - Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto (artt. 118, 119 e 123). Partecipazioni pubbliche - Societa' pubbliche strumentali - Disposizioni che regolano la messa in liquidazione e la privatizzazione di societa' pubbliche controllate, che producono beni o servizi strumentali all'attivita' delle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurne il numero in vista della riduzione delle spese - Previsione che impone a tutte le amministrazioni, incluse quelle regionali, di sciogliere o privatizzare le societa' pubbliche strumentali che, nell'anno 2011, abbiano conseguito piu' del 90 per cento del proprio fatturato da prestazioni di servizi alla pubblica amministrazione controllante, sanzionandole, in caso di mancato adeguamento agli obblighi di scioglimento o privatizzazione, con il divieto del rinnovo di affidamenti in essere e di nuovi affidamenti diretti in favore delle predette societa' - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e dalla Regione siciliana - Asserita lesione delle prerogative delle autonomie speciali - Insussistenza - Disposizioni che non si applicano alle medesime, in virtu' dell'operativita' della clausola di salvaguardia di cui all'art. 24-bis - Non fondatezza delle questioni. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 4, commi 1, 2, 3, 3-sexies ed 8. - Costituzione, artt. 75, 117, secondo e terzo comma, 118, primo e secondo comma, e 136; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4; statuto della Regione Sardegna, artt. 3, comma 1, lettere a), b) e g), e 4, comma 1, lettere f) e g), 7 ed 8; statuto della Regione siciliana, artt. 14, lettere o) e p), 15 e 17. Partecipazioni pubbliche - Societa' pubbliche strumentali - Disposizioni che regolano la messa in liquidazione e la privatizzazione di societa' pubbliche controllate, che producono beni o servizi strumentali all'attivita' delle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurne il numero in vista della riduzione delle spese - Previsione che impone a tutte le amministrazioni, incluse quelle regionali, di sciogliere o privatizzare le societa' pubbliche strumentali che, nell'anno 2011, abbiano conseguito piu' del 90 per cento del proprio fatturato da prestazioni di servizi alla pubblica amministrazione controllante, sanzionandole, in caso di mancato adeguamento agli obblighi di scioglimento o privatizzazione, con il divieto del rinnovo di affidamenti in essere e di nuovi affidamenti diretti in favore delle predette societa' - Ricorsi delle Regioni Lazio, Veneto e Puglia - Asserita violazione delle attribuzioni costituzionali e statutarie degli enti locali - Insussistenza - Disposizioni adottate nell'esercizio della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali - Non fondatezza delle questioni. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 4, commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3-sexies ed 8. - Costituzione, artt. 5, 114, 117, sesto comma, e 118. Partecipazioni pubbliche - Societa' pubbliche strumentali - Determinazione del numero massimo dei componenti dei consigli di amministrazione delle societa' pubbliche di cui al comma 1 e delle societa' a totale partecipazione pubblica - Definizione delle modalita' di composizione dei predetti consigli e delle funzioni dei componenti - Ricorsi delle Regioni Veneto e Sardegna - Asserita violazione delle attribuzioni legislative regionali - Insussistenza - Disciplina riconducibile alla materia dell'ordinamento civile - Non fondatezza delle questioni. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 4, commi 4 e 5. - Costituzione, art. 117, terzo comma; statuto della Regione Sardegna, artt. 3 e 4. Partecipazioni pubbliche - Societa' pubbliche strumentali - Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti e del loro trattamento economico, nonche' delle forme di responsabilita' degli amministratori e dirigenti - Ricorsi delle Regioni Veneto e Sardegna - Asserita violazione delle attribuzioni legislative regionali - Insussistenza - Disciplina riconducibile alla materia dell'ordinamento civile - Non fondatezza delle questioni. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 4, commi 9, 10, 11 e 12. - Costituzione, art. 117, terzo comma; statuto della Regione Sardegna, artt. 3 e 4. Partecipazioni pubbliche - Societa' pubbliche strumentali - Acquisizione sul mercato di beni e servizi strumentali alla propria attivita' mediante le procedure concorrenziali previste dal codice dei contratti pubblici - Ricorsi delle Regioni Veneto, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia - Asserita violazione delle attribuzioni legislative regionali - Insussistenza - Disciplina riconducibile alla materia della tutela della concorrenza - Non fondatezza delle questioni. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 4, comma 7. - Costituzione, artt. 118 e 119; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4; statuto della Regione Sardegna, artt. 3 e 4. Partecipazioni pubbliche - Societa' pubbliche strumentali - Disposizioni che regolano la messa in liquidazione e la privatizzazione di societa' pubbliche controllate, che producono beni o servizi strumentali all'attivita' delle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurne il numero in vista della riduzione delle spese - Individuazione delle societa' cui non si applica la disciplina - Ricorso della Regione Veneto - Mancato coinvolgimento delle Regioni - Asserita lesione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Principio che non pertiene alla funzione legislativa - Non fondatezza della questione. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 4, commi 3 e 13. - Costituzione, artt. 5, 117, terzo comma e 120. (T-130229) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 31-7-2013)

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