N. 46
ORDINANZA (Atto di promovimento)
25 marzo 2022
Ordinanza del 25 marzo 2022 del Tribunale amministrativo regionale
per la Lombardia sui ricorsi riuniti proposti da LAC - Lega per
l'Abolizione della Caccia Onlus c/Regione Lombardia; Consiglio
regionale della Lombardia; Provincia di Sondrio..
Ambiente - Caccia - Norme della Regione Lombardia - Divieto di caccia
sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione
dell'avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi -
Previsione che i valichi sono individuati dal Consiglio regionale
su proposta della Regione o della Provincia di Sondrio per il
relativo territorio, sentito l'Istituto nazionale per la fauna
selvatica (INFS), esclusivamente nel comparto di maggior tutela
della zona faunistica delle Alpi.
- Legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la
protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio
ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria), art. 43, comma
3, sostituito dall'art. 1, comma 21, lettera f), della legge
regionale 8 maggio 2002, n. 7 (Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della
fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e
disciplina dell'attivita' venatoria») e successivamente modificato
dall'art. 2, comma 1, lettera h), della legge regionale 16
settembre 2009, n. 21 ("Stagione venatoria 2009-2010: disciplina
del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della Direttiva
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione dell'articolo
19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio). Modifica di leggi regionali"), e dall'art. 3, comma 5,
lettera p), della legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 ("Modifiche
alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e
sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26
(Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela
dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria)
conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015,
n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali
modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3
della l.r. 32/2015").
Ambiente - Caccia - Protezione della fauna selvatica - Disciplina
dello Stato e conforme disciplina della Regione Lombardia, secondo
cui a protezione della fauna selvatica e' destinato il territorio
agro-silvo-pastorale per una quota dal 20 al 30 per cento, fatta
eccezione per il territorio delle Alpi, che costituisce zona
faunistica a se' stante ed e' riservato a protezione nella
percentuale dal 10 al 20 per cento - Ricomprensione in dette
percentuali dei territori ove e' comunque vietata l'attivita'
venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), art. 10, comma 3,
"e di conseguenza" dell'art. 13, comma 3, lettera a), della legge
della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la
protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio
ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria).
(22C00082)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 11-5-2022)
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