N. 131
ORDINANZA (Atto di promovimento)
6 dicembre 2022
Ordinanza del 6 dicembre 2022 del Tribunale di Torino nel
procedimento civile promosso da Z. M. contro l'Istituto nazionale
della previdenza sociale - INPS.
Lavoro - Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego
(NASpI) - Incentivo all'autoimprenditorialita' - Liquidazione
anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo della
NASpI spettante al lavoratore a titolo di incentivo all'avvio di
un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la
sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa
nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione
di attivita' lavorativa da parte del socio - Instaurazione di un
rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per
il quale e' riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI -
Obbligo, a carico del beneficiario, di restituire per intero
l'anticipazione ottenuta - Omessa previsione di criteri di
flessibilita' che permettano di adeguare la decisione giudiziale al
caso concreto.
- Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in
caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei
lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014,
n. 183), art. 8, comma 4.
(23C00172)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.41 del 11-10-2023)
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