N. 100 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 aprile 2024

Ordinanza del 5 aprile 2024 del Tribunale di Firenze sull'istanza proposta da Ibrahim Salah. Spese di giustizia - Spese per consulenti e ausiliari - Compensi spettanti agli interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria - Previsione che, per le vacazioni successive alla prima, stabilisce un onorario inferiore a quello previsto per la prima vacazione, anche in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. - Legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria), art. 4, comma 2. Spese di giustizia - Spese per consulenti e ausiliari - Misura degli onorari - Previsione che le tabelle relative agli onorari a tempo individuino il compenso orario eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, anche in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), art. 50, comma 3. In via subordinata: Spese di giustizia - Spese per consulenti e ausiliari - Previsione che, per le vacazioni successive alla prima, stabilisce un onorario inferiore a quello previsto per la prima vacazione, anche in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 - Misura degli onorari - Previsione che le tabelle relative agli onorari a tempo individuino il compenso orario eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, anche in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 del medesimo d.P.R. - Limitazione, per entrambe le norme, alle ipotesi di liquidazione dell'interprete per l'attivita' di interpretariato svolta nell'interesse dell'imputato alloglotto. - Legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria), art. 4, comma 2; decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), art. 50, comma 3. (24C00120) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 5-6-2024)

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