N. 100
ORDINANZA (Atto di promovimento)
5 aprile 2024
Ordinanza del 5 aprile 2024 del Tribunale di Firenze sull'istanza
proposta da Ibrahim Salah.
Spese di giustizia - Spese per consulenti e ausiliari - Compensi
spettanti agli interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a
richiesta dell'autorita' giudiziaria - Previsione che, per le
vacazioni successive alla prima, stabilisce un onorario inferiore a
quello previsto per la prima vacazione, anche in caso di
applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma
dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del
2002.
- Legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai
consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni
eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria), art. 4, comma 2.
Spese di giustizia - Spese per consulenti e ausiliari - Misura degli
onorari - Previsione che le tabelle relative agli onorari a tempo
individuino il compenso orario eventualmente distinguendo tra la
prima e le ore successive, anche in caso di applicazione di
previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia), art. 50, comma 3.
In via subordinata: Spese di giustizia - Spese per consulenti e
ausiliari - Previsione che, per le vacazioni successive alla prima,
stabilisce un onorario inferiore a quello previsto per la prima
vacazione, anche in caso di applicazione di previsioni tariffarie
non adeguate a norma dell'art. 54 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 115 del 2002 - Misura degli onorari - Previsione che
le tabelle relative agli onorari a tempo individuino il compenso
orario eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive,
anche in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate
a norma dell'art. 54 del medesimo d.P.R. - Limitazione, per
entrambe le norme, alle ipotesi di liquidazione dell'interprete per
l'attivita' di interpretariato svolta nell'interesse dell'imputato
alloglotto.
- Legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai
consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni
eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria), art. 4, comma 2;
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia), art. 50, comma 3.
(24C00120)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 5-6-2024)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.