Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999
(la 'Legge sulla Cartolarizzazione') e dell'articolo 58 del D.Lgs. n.
385 del 1 settembre 1993 (il 'Testo Unico Bancario').
La Vela Home S.r.l. (l''Acquirente') comunica di aver acquistato
pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e
dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, in base ad un contratto di
cessione di crediti pecuniari individuabili 'in blocco' concluso in
data 28 agosto 2006 con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ('BNL'),
con effetto dal 27 agosto 2006 (escluso), tutti i crediti, unitamente
a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti,
derivanti da e/o in relazione a mutui fondiari residenziali in bonis
erogati ai sensi di contratti di mutuo (rispettivamente, i 'Mutui' e
i 'Contratti di Mutuo') stipulati da BNL con i propri clienti, che al
27 agosto 2006 (escluso) rispondevano ai seguenti criteri:
(1) mutui denominati in euro;
(2) mutui che siano 'in bonis', in quanto non presentano alcuna
rata impagata, in relazione ai quali non sia stata comunicata al
debitore la classificazione ad 'Incaglio' o in 'Sofferenza', ne' 'in
corso di ristrutturazione' e che non sono stati in precedenza
classificati come 'ristrutturati' in base alle Istruzioni di
vigilanza e alle altre norme regolamentari emanate da Banca d'Italia;
(3) mutui che alla data di relativa erogazione risultavano
garantiti da ipoteca di primo grado ovvero ipoteca di grado
successivo a condizione che il credito garantito dall'ipoteca di
grado precedente fosse estinto alla data del 27 agosto 2006
(inclusa);
(4) mutui fondiari residenziali garantiti da ipoteca sulla
prima casa di proprieta' del debitore (individualmente o in
cointestazione);
(5) mutui erogati a persone fisiche (individualmente o in
cointestazione) (appartenenti alla categoria SAE 600 - Famiglie
Consumatrici - secondo le definizioni di Banca d'Italia);
(6) mutui stipulati con soggetti diversi da dipendenti del
gruppo bancario BNL;
(7) mutui a tasso fisso o mutui a tasso variabile indicizzati
Euribor a un mese o sei mesi (e, limitatamente ai mutui a tasso
variabile, mutui per i quali non sia stabilito contrattualmente un
tasso nominale annuo massimo a carico del mutuatario - CAP);
(8) mutui che non presentino opzioni a favore del mutuatario o
di BNL di variare le modalita' di indicizzazione e/o la tipologia di
tasso nominale annuo a carico del mutuatario;
(9) mutui non frazionati;
(10) mutui che non beneficino di alcuna agevolazione e/o
sussidio statale, ministeriale, regionale, provinciale o di altro
ente;
(11) mutui il cui relativo contratto sia stato stipulato per
atto pubblico rogato da notaio italiano;
(12) mutui in relazione ai quali sia gia' iniziato il periodo
di rimborso del capitale;
(13) mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati in
Italia, con l'esclusione della regione Molise, e che, alla data di
erogazione, avevano destinazione d'uso 'abitativa';
(14) mutui che non presentano rate scadute e impagate;
(15) mutui il cui tasso di interesse sia stato definito nel
rispetto della legge 7 marzo 1996, numero 108, come di seguito
modificata, in materia di usura;
(16) mutui il cui tasso d'interesse nominale annuo, al 27
agosto 2006, non sia superiore all'8,00% e, se fisso, sia comunque
superiore al 4,00%;
(17) mutui con periodicita' di pagamento mensile o semestrale
e, limitatamente ai mutui con periodicita' di pagamento semestrale,
che abbiano la scadenza della rata il 30 giugno e il 31 dicembre;
(18) limitatamente ai mutui a tasso variabile, mutui per i
quali lo spread nominale annuo contrattuale sia maggiore di 0,75%;
(19) mutui che non siano stati erogati precedentemente al 1
gennaio 1995;
(20) mutui la cui relativa ipoteca si sia consolidata secondo i
termini di legge;
(21) mutui il cui debito residuo sia almeno pari ad euro 1.500
e inferiore a euro 250.000;
(22) mutui il cui il debito inizialmente erogato non eccede
l'80% del valore del bene immobile, quale risultante dalla perizia
rilasciata ai fini della concessione del mutuo medesimo o, se
applicabile, dalla relativa autoperizia;
(23) mutui i cui premi di polizza sull'immobile oggetto di
ipoteca relativi siano stati pagati e i cui beni immobili posti in
garanzia siano stati completati e non siano pertanto in costruzione;
(24) mutui i cui beni immobili siano coperti da polizza
assicurativa sull'immobile oggetto di ipoteca stipulata da BNL;
(25) mutui che siano stati erogati da BNL;
(26) mutui che siano stati erogati in un'unica soluzione;
(27) mutui per i quali non sia contrattualmente prevista la
rivalutazione o l'indicizzazione del debito residuo ('mutui a
capitale rivalutabile');
(28) limitatamente ai mutui con periodicita' di pagamento
mensile, mutui per i quali siano trascorsi almeno 90 giorni dalla
relativa data di erogazione;
(29) limitatamente ai mutui con periodicita' di pagamento
semestrale, mutui per i quali siano trascorsi almeno 180 giorni dalla
relativa data di erogazione;
(30) mutui per i quali il relativo intestatario o
cointestatario abbia in essere con BNL un solo contratto di mutuo
fondiario ipotecario;
(31) limitatamente ai mutui a tasso variabile e rata fissa e ai
mutui a tasso variabile e rata con incrementi prefissati ogni cinque
anni, che abbiano periodicita' di pagamento mensile:
(i) mutui in relazione ai quali il pagamento delle rate
avvenga con addebito delle stesse su un conto corrente acceso presso
uno sportello della rete della BNL;
(ii) limitatamente ai mutui per i quali l'immobile oggetto di
ipoteca e' situato in Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d'Aosta,
Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia,
Toscana, Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, mutui il cui numero di rate
residue alla scadenza, risultanti dall'ultimo avviso di pagamento,
sia maggiore di 12 e minore o uguale a 258 e il cui debito residuo in
percentuale sul valore del bene immobile sia uguale o inferiore al
75%;
(iii) limitatamente ai mutui per i quali l'immobile oggetto
di ipoteca e' situato in Campania, Basilicata, Puglia, Calabria,
Sardegna e Sicilia, mutui il cui numero di rate residue alla
scadenza, risultanti dall'ultimo avviso di pagamento, sia maggiore di
12 e minore o uguale a 240 e il cui debito residuo in percentuale sul
valore del bene immobile sia uguale o inferiore al 66%;
(32) limitatamente ai mutui a tasso variabile e rata fissa che
abbiano periodicita' di pagamento semestrale:
(i) mutui in relazione ai quali il pagamento delle rate
avvenga con addebito delle stesse su un conto corrente acceso presso
uno sportello della rete della BNL;
(ii) limitatamente ai mutui per i quali l'immobile oggetto di
ipoteca e' situato in Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d'Aosta,
Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia,
Toscana, Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, mutui il cui numero di rate
residue alla scadenza, risultanti dall'ultimo avviso di pagamento,
sia maggiore di 2 e minore o uguale a 43 e il cui debito residuo in
percentuale sul valore del bene immobile sia uguale o inferiore al
75%;
(iii) limitatamente ai mutui per i quali l'immobile oggetto
di ipoteca e' situato in Campania, Basilicata, Puglia, Calabria,
Sardegna e Sicilia, mutui il cui numero di rate residue alla
scadenza, risultanti dall'ultimo avviso di pagamento, sia maggiore di
2 e minore o uguale a 40 e il cui debito residuo in percentuale sul
valore del bene immobile sia uguale o inferiore al 66%;
(33) limitatamente ai mutui a tasso fisso e ai mutui a tasso
variabile e rata variabile:
(i) mutui la cui data di scadenza dell'ultima rata sia
compresa tra il 31 agosto 2007 (incluso) ed il 30 giugno 2036
(incluso);
(ii) mutui il cui debito residuo in percentuale sul valore
del bene immobile sia uguale o inferiore al 79%.
L'Acquirente ha conferito incarico a BNL ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione affinche' per suo conto, in qualita' di
soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda
all'incasso delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori
ceduti continueranno a pagare a BNL ogni somma dovuta in relazione ai
crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o
in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che
potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi durante l'orario d'ufficio per ogni
ulteriore informazione a Vela Home S.r.l. o a Banca Nazionale del
Lavoro S.p.A.
Conegliano, 28 agosto 2006
Vela Home S.R.L.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
dott. Luigi Bussi
IG-220 (A pagamento).