TAR LAZIO

(GU Parte Seconda n.14 del 3-2-2007)

      Con sentenza n. 157/2007 il TAR Lazio Sez. III ter ha 
 autorizzato la notifica per pubblici proclami, con dispensa 
 dall'indicazione nominativa dei destinatari, del ricorso n. 10391/04 
 di Laurenti Anna contro l'Enac per l'annullamento della 
 determinazione 11 agosto 2004 del direttore generale Enac di 
 esclusione della ricorrente dalle procedure selettive per il 
 passaggio dalla cat. B (collaboratori) alla cat. C (funzionari); 
 della nota Enac - Dip.to amministrazione Area risorse umane e 
 sviluppo organizzativo - 27 agosto 2004; degli atti presupposti, 
 connessi e conseguenziali, ivi compresi, se e per quanto di ragione, 
 il bando di selezione del corso concorso indetto da Enac il 5 maggio 
 2003, gli atti della Commissione di valutazione, nonche' la 
 graduatoria redatta all'esito delle prove. 
      Motivi del ricorso: Violazione art. 2 bando di concorso 5 mag- 
 gio 2003. Eccesso di potere per erroneita' di presupposti e 
 disparita' di trattamento. Violazione principi generali. E' 
 illegittima l'esclusione della ricorrente per asserita mancanza del 
 requisito dell'anzianita' di quattro anni nella categoria di 
 collaboratore. E' illegittimo per disparita' di trattamento il 
 comportamento dell'Enac che ha ritenuto la ricorrente carente dello 
 specifico requisito, riconoscendone tuttavia il possesso ad alcuni 
 colleghi aventi la medesima anzianita' nella qualifica. 
                                               Avv. Vincenzo Del Duca.
S-814 (A pagamento). 
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