TAR EMILIA-ROMAGNA
Sezione II Bologna

(GU Parte Seconda n.21 del 20-2-2007)

      In base all'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio 
 per pubblici proclami concessa dal presidente della Sezione con 
 decreto n. 4/2007, si notifica la pendenza avanti al TAR 
 Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, della causa r.g. n. 1623/2004, 
 promossa da Andrea Patassini contro l'Ufficio scolastico provinciale 
 di Bologna del Ministero della pubblica istruzione e nei confronti di 
 Barbara Moroni, Margherita Civadda, Silvia Neri, nonche' degli 
 ulteriori docenti collocati utilmente nella terza fascia della 
 graduatoria permanente per il personale docente della scuola 
 elementare per la Provincia di Bologna, anche con specifico riguardo 
 a quelli dal n. 454 al n. 662. Il ricorrente chiede: 1) 
 l'annullamento dei seguenti atti, limitatamente alla parte in cui non 
 valutano il servizio militare di leva svolto dal signor Patassini, 
 nonche' alle parti presupposte o conseguenti: a) la graduatoria di 
 cui sopra, nelle sue varie versioni provvisorie e definitive, e da 
 ultimo in quella redatta il 18 settembre 2004 e approvata con nota 
 prot. n. 5781/B.7/bis del 21 settembre 2004; b) il silenzio 
 dell'amministrazione sul reclamo proposto dal signor Patassini 
 avverso la graduatoria permanente di cui sopra; c) ogni atto 
 connesso, ancorche' ignoto; 2) la riformulazione della graduatoria di 
 cui sopra, limitatamente alla parte in cui non valuta il servizio 
 militare di leva svolto dal signor Patassini nonche' alle parti 
 presupposte o conseguenti, con attribuzione di 12 punti o, in 
 subordine e salvo gravame, del minor punteggio ritenuto di giustizia; 
 3) il risarcimento dei danni subiti e subendi. Cio' per i seguenti 
 motivi: I) violazione del D.M. 25 maggio 2000, n. 201 (allegato A, 
 punto E, nota 10) e del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, conv. con modif. 
 dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 (art. 8-nonies, comma 2), nonche' 
 eccesso di potere per inosservanza del decreto dirigenziale del 29 
 luglio 2004 e della nota dirigenziale prot. n. 338 del 29 luglio 
 2004, secondo cui la leva, qualora svolta dopo la maturazione del 
 titolo di accesso all'insegnamento, si valuta come titolo di 
 servizio; II) violazione dell'art. 3 legge n. 241/1990, ed eccesso di 
 potere per difetto di motivazione, stante la mancata esplicazione 
 delle ragioni per cui non e' stato valutato il servizio militare di 
 leva. 
                Avv. Piero Monea - Avv. Enrico Pisanu                 
                        Avv. Leonardo Zanetti                         
                                                                      
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