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Prot. M_ITPR_PVUTG00189032007-05-11. Proc. n. 4310. Il prefetto della Provincia di Pavia, Vista la nota n. 472181 del 9 maggio 2007 con la quale il direttore della Succursale di Pavia della Banca d'Italia ha chiesto, su conforme istanza della Banca di Roma, la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali per gli uffici della sopracitata Banca ubicati in Pavia e provincia, impossibilitate a funzionare regolarmente, e cioe' filiali di: Pavia, Broni, Vigevano e Voghera; Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli delle filiali succitate e' dipeso dallo sciopero effettuato dal personale dipendente il giorno 30 aprile 2007; Ritenuto che nel caso in esame ricorrono i presupposti di eccezionalita' dell'evento che ha causato l'irregolare funzionamento del servizio bancario; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 48, n. 1; Decreta: i termini legali e convenzionali, scaduti nei citati giorni e nei cinque giorni successivi, sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso le suddette aziende di credito durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo 15 gennaio 48, n. 1, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Pavia, 14 maggio 2007 p. Il prefetto Il viceprefetto dirigente dell'area raccordo con gli enti locali: dott.ssa M.L. Bianchi C-10478 (Gratuito).