Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"). Pharma Finance 2 S.r.l. (la "societa'") comunica che in data 30 luglio 2007 ha acquistato pro soluto da Comifin S.p.a. ("Comifin") e da Calyon S.A., Succursale di Milano ("Calyon Milano") tutti i crediti (ivi inclusi una parte dei crediti gia' ceduti in garanzia da Comifin a Calyon Milano ai sensi di un contratto di cessione di crediti in garanzia concluso tra Comifin e Calyon Milano in data 29 luglio 2004) derivanti dai contratti di finanziamento e dai contratti di locazione finanziaria stipulati da Comifin con i propri clienti (rispettivamente i "contratti di Finanziamento" e i "contratti di Locazione Finanziaria" e congiuntamente i "contratti di Credito") che alla data del 2 luglio 2007 avevano le seguenti caratteristiche (i "Crediti"): 1) derivano da Contratti di Credito stipulati ed erogati direttamente da Comifin; 2) derivano da Contratti di Credito aventi durata non successiva al mese di giugno 2022 (incluso); 3) sono denominati in euro; 4) sono pagabili esclusivamente tramite il sistema RID (rimessa interbancaria diretta); 5) hanno periodicita' di pagamento delle rate mensile, bimestrale o trimestrale e ciascuna rata e' dovuta il primo giorno di calendario di ciascun mese; 6) qualora il relativo Contratto di Credito preveda un tasso di interesse variabile, e' prevista un'indicizzazione di tale tasso su base trimestrale, calcolata come la media delle medie mensili (pubblicate su "Il Sole 24 Ore") del tasso Euribor a 3 mesi rilevato durante i 3 mesi che precedono la data di tale calcolo; 7) qualora il tasso di interesse previsto dal relativo Contratto di Credito sia variabile, il tasso Euribor di riferimento e' l'Euribor a 3 mesi; 8) i relativi Contratti di Credito sono regolati dalla legge italiana; 9) i relativi Contratti di Credito non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportano un diritto di seguito di proprieta' o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni; 10) i relativi debitori sono residenti ovvero hanno sede in Italia; 11) i relativi debitori non sono dipendenti o azionisti di Comifin, non sono pubbliche amministrazioni o ente similari ne' societa', direttamente o indirettamente, controllate da una pubblica amministrazione; 12) i relativi debitori non sono assoggettati a fallimento o ad altre procedure concorsuali, ne' sono debitori nei confronti di Comifin di un altro credito non pagato decorsi 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura o dalla relativa scadenza; 13) i relativi debitori hanno integralmente e puntualmente pagato almeno una rata; 14) non sussistono in relazione ai relativi Contratti di Credito importi non pagati decorsi 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura o dalla relativa scadenza; 15) con riferimento ai Contratti di Locazione Finanziaria da cui derivano i relativi Crediti: (a) tali Contratti hanno ad oggetto la concessione in locazione finanziaria di beni immobili ubicati in Italia, di beni mobili registrati immatricolati o targati in Italia (incluse le imbarcazioni da diporto) e di beni strumentali; (b) i beni che formano oggetto di tali contratti sono coperti da polizze assicurative stipulate da Comifin ovvero vincolate a beneficio di Comifm; (c) i beni che formano oggetto di tali contratti sono beni immobili, veicoli industriali e autoveicoli o beni strumentali (macchinari, attrezzature e impianti); (d) i beni oggetto di tali contratti non sono oggetto di procedimenti esecutivi, cautelari o similari; (e) Comifin non ha ricevuto alcuna denuncia di furto dei beni oggetto di tali contratti da parte del relativo debitore; (f) la costruzione dei beni oggetto di tali contratti e' stata ultimata e i beni sono stati consegnati; (g) tali contratti prevedono l'obbligo del relativo debitore di effettuare i pagamenti previsti in ogni caso, anche qualora il bene non sia idoneo all'uso previsto, venga distrutto o non sia a disposizione del relativo debitore per motivi non imputabili a Comifin; (h) tali contratti non rientrano nelle tipologie "Full Leasing" o "Leasing Operativo", ne' sono stati stipulati ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329 (c.d. "legge Sabatini", come successivamente modificata e integrata); (i) tali Contratti prevedono espressamente la facolta' per il relativo debitore di acquistare il relativo bene al termine della durata del relativo contratto; 16) i Crediti derivanti da contratti di Locazione Finanziaria risultano da rate prestabilite contrattualmente e ogni rata e' composta da una componente capitale e da una componente interessi; 17) con riferimento ai Crediti derivanti da contratti di Finanziamento l'importo dovuto da Comifin e' stato integralmente erogato; 18) per i Contratti di Credito in relazione ai quali il relativo debitore sia una persona fisica, che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale svolta, l'importo finanziato iniziale e' almeno pari ad Euro 31.000; 19) la durata contrattuale dei Contratti di Credito e' pari ad un massimo di: a) 72 mesi per i Contratti di Locazione Finanziaria aventi ad oggetto veicoli industriali e autoveicoli; b) 180 mesi i Contratti di Locazione Finanziaria aventi ad oggetto beni immobili; c) 130 mesi per i Contratti di Locazione Finanziaria aventi ad oggetto beni strumentali (macchinari, attrezzature e impianti); d) 108 mesi per i Contratti di Locazione Finanziaria aventi ad oggetto imbarcazioni da diporto; e) 180 mesi per i Contratti di Finanziamento. Criteri Specifici I Nuovi Crediti rispettano inoltre i seguenti Criteri Specifici alla relativa Data di valutazione: (a) il relativo Contratto di Credito non prevede un tasso di interesse fisso; (b) con riferimento ai Contratti di Locazione Finanziaria aventi ad oggetto veicoli industriali e autoveicoli, l'importo residuo delle rate dovute in linea capitale dal 1° settembre 2007 (incluso) in poi e' inferiore a Euro 22.935,08 (incluso); (c) con riferimento ai contratti di Locazione Finanziaria aventi ad oggetto beni immobili, l'importo residuo delle rate dovute in linea capitale dal 1° settembre 2007 (incluso) in poi e' inferiore a Euro 247.404,06 (incluso); (d) con riferimento ai Contratti di Locazione Finanziaria aventi ad oggetto beni strumentali (macchinari, attrezzature e impianti) l'importo residuo delle rate dovute in linea capitale dal 1° settembre 2007 (incluso) in poi e' inferiore a Euro 627.379,61 (incluso) escluso in ogni caso il contratto contrassegnato con il seguente numero: 700733; (e) con riferimento ai Contratti di Finanziamento l'importo residuo delle rate dovute in linea capitale dal 1° settembre 2007 (incluso) in poi e' inferiore a Euro 293.900,49 (incluso), esclusi in ogni caso i contratti contrassegnati con i seguenti numeri: 700917; 700532; 700639; 700468; 700620; 700679; 511112; 700627; 700317; 700828; 604003; 700536; 700229; 700427; 700727; 700200; 510052; 700846; 700307; 700815; 701029; 700413; 700414; 602068; 602069; 700587; 700814; 700459; 602032; 700647; 700033; 601051; 700288; 602056; 700183; 700854; 700641; 700340; 701009; 601047; 700724; 603027; 700728; 700241; 700729; 602067; 700769; 700739; 502061; 301051; 700621; 701020; 700619; 700403; 700207; 701016; 701013; 604007; 604006; 700977; 701075; 700570; 700609; 701100; 700997; 701047; 700761; 700645; 701107; 700653; 700652; 701069; 700924; 701046. A titolo esemplificativo, i Crediti comprendono tutti i crediti per capitale residuo a partire dal 1° settembre 2007 (incluso), compresi gli interessi maturati a tale data e maturandi a partire da tale data, l'adeguamento eventualmente dovuto per effetto dell'indicizzazione delle rate, tutti i crediti per penali, per interessi di mora, commissioni di estinzione anticipata, costi, indennizzi e danni ed ogni altra somma dovuta in relazione ai Contratti di Credito. Ai sensi del Contratto di Cessione sono altresi' trasferite alla societa' tutte le garanzie, tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i predetti diritti e crediti, tutti gli altri accessori ad essi relativi nonche' ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti e/o al loro esercizio in conformita' a quanto previsto dai Contratti di Credito e da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile (ivi incluso il diritto di dichiarare i debitori ceduti decaduti dal beneficio del termine), nonche' ogni altro diritto di Comifin in relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione ai Crediti ed ai Contratti di Credito (ivi incluse le polizze per la copertura dei rischi di danno, perdita, distruzione, furto o incendio di qualsiasi bene mobile o immobile oggetto dei Contratti di Credito, ovvero per la copertura del rischio di morte, di inabilita' temporanea al lavoro e di invalidita' totale e permanente per infortunio o malattia del debitore ceduto) ed ogni somma corrisposta dai "soggetti convenzionati", quali fornitori dei beni oggetto dei Contratti di Credito. I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per effetto della cessione dei Crediti e le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo a Comifin in relazione ai Contratti di Credito) sono trasferiti alla societa' ai sensi dell'articolo 1263 del Codice civile e senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, come previsto dal comma 3 dell'articolo 58 del testo unico bancario (cosi' come successivamente modificato e integrato) richiamato dall'articolo 4 della legge sulla Cartolarizzazione. La societa' ha conferito incarico a Comifin ai sensi della legge sulla Cartolarizzazione affinche' in suo nome e per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso e al recupero delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Comifin ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi contratti di Credito o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti dalla societa' e/o da Comifin. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Comifin via Calabria No 22, Redecesio di Segrate, 20090 Milano, tel. 02/26929720, fax 02/213082719. Milano, 16 luglio 2007 Pharma Finance 2 S.r.l.: dott. Marco Arisi Rota M-071270 (A pagamento).