PHARMA FINANCE 2 - S.r.l. Iscritta al n. 35075 dell'elenco generale tenuto
presso l'Ufficio Italiano Cambi (ai sensi dell'articolo 106
del decreto legislativo n.385 del 1° settembre 1993)
Iscritta all'elenco speciale presso Banca d'Italia
(art. 107 decreto legislativo n. 385/93)
Sede legale in via Egadi n. 5
Capitale sociale Euro 10.000 interamente versato
Iscrizione al Registro delle imprese di Milano
Partita I.V.A. e codice fiscale n. 03807250265

(GU Parte Seconda n.88 del 31-7-2007)

   Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
 disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999
 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del decreto
    legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico
                             Bancario").
 
   Pharma  Finance  2  S.r.l.  (la "societa'") comunica che in data 30
luglio  2007  ha acquistato pro soluto da Comifin S.p.a. ("Comifin") e
da Calyon S.A., Succursale di Milano ("Calyon Milano") tutti i crediti
(ivi  inclusi una parte dei crediti gia' ceduti in garanzia da Comifin
a  Calyon  Milano  ai  sensi di un contratto di cessione di crediti in
garanzia  concluso tra Comifin e Calyon Milano in data 29 luglio 2004)
derivanti  dai contratti di finanziamento e dai contratti di locazione
finanziaria stipulati da Comifin con i propri clienti (rispettivamente
i   "contratti   di   Finanziamento"   e  i  "contratti  di  Locazione
Finanziaria"  e congiuntamente i "contratti di Credito") che alla data
del 2 luglio 2007 avevano le seguenti caratteristiche (i "Crediti"):
      1)  derivano  da  Contratti  di  Credito  stipulati  ed  erogati
direttamente da Comifin;
      2) derivano da Contratti di Credito aventi durata non successiva
al mese di giugno 2022 (incluso);
      3) sono denominati in euro;
      4)  sono pagabili esclusivamente tramite il sistema RID (rimessa
interbancaria diretta);
      5)   hanno   periodicita'   di  pagamento  delle  rate  mensile,
bimestrale  o trimestrale e ciascuna rata e' dovuta il primo giorno di
calendario di ciascun mese;
      6)  qualora il relativo Contratto di Credito preveda un tasso di
interesse  variabile,  e'  prevista un'indicizzazione di tale tasso su
base   trimestrale,  calcolata  come  la  media  delle  medie  mensili
(pubblicate  su  "Il Sole 24 Ore") del tasso Euribor a 3 mesi rilevato
durante i 3 mesi che precedono la data di tale calcolo;
      7) qualora il tasso di interesse previsto dal relativo Contratto
di   Credito  sia  variabile,  il  tasso  Euribor  di  riferimento  e'
l'Euribor a 3 mesi;
      8)  i  relativi  Contratti  di Credito sono regolati dalla legge
italiana;
      9)  i  relativi  Contratti  di  Credito non sono stati stipulati
sulla  base  di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di
pubbliche  amministrazioni  che  comportano  un  diritto di seguito di
proprieta'   o   altro   privilegio   a   favore   di  tali  pubbliche
amministrazioni;
      10)  i  relativi  debitori  sono  residenti ovvero hanno sede in
Italia;
      11)  i  relativi  debitori  non  sono  dipendenti o azionisti di
Comifin,  non  sono  pubbliche  amministrazioni  o  ente  similari ne'
societa',  direttamente  o indirettamente, controllate da una pubblica
amministrazione;
      12)  i relativi debitori non sono assoggettati a fallimento o ad
altre  procedure  concorsuali,  ne'  sono  debitori  nei  confronti di
Comifin di un altro credito non pagato decorsi 30 giorni dalla data di
emissione della relativa fattura o dalla relativa scadenza;
      13)  i  relativi  debitori  hanno  integralmente  e puntualmente
pagato almeno una rata;
      14) non sussistono in relazione ai relativi Contratti di Credito
importi  non  pagati  decorsi  30 giorni dalla data di emissione della
relativa fattura o dalla relativa scadenza;
      15) con riferimento ai Contratti di Locazione Finanziaria da cui
derivano i relativi Crediti:
        (a)   tali  Contratti  hanno  ad  oggetto  la  concessione  in
locazione  finanziaria  di  beni  immobili  ubicati in Italia, di beni
mobili  registrati  immatricolati  o  targati  in  Italia  (incluse le
imbarcazioni da diporto) e di beni strumentali;
        (b)  i beni che formano oggetto di tali contratti sono coperti
da  polizze  assicurative  stipulate  da  Comifin  ovvero  vincolate a
beneficio di Comifm;
        (c)  i  beni  che  formano oggetto di tali contratti sono beni
immobili,   veicoli  industriali  e  autoveicoli  o  beni  strumentali
(macchinari, attrezzature e impianti);
        (d)  i  beni  oggetto  di  tali  contratti non sono oggetto di
procedimenti esecutivi, cautelari o similari;
        (e)  Comifin non ha ricevuto alcuna denuncia di furto dei beni
oggetto di tali contratti da parte del relativo debitore;
        (f) la costruzione dei beni oggetto di tali contratti e' stata
ultimata e i beni sono stati consegnati;
        (g)  tali  contratti prevedono l'obbligo del relativo debitore
di effettuare i pagamenti previsti in ogni caso, anche qualora il bene
non  sia  idoneo  all'uso  previsto,  venga  distrutto  o  non  sia  a
disposizione  del  relativo  debitore  per  motivi  non  imputabili  a
Comifin;
        (h)   tali  contratti  non  rientrano  nelle  tipologie  "Full
Leasing"  o  "Leasing  Operativo",  ne'  sono stati stipulati ai sensi
della  legge  28  novembre  1965, n. 1329 (c.d. "legge Sabatini", come
successivamente modificata e integrata);
        (i)  tali Contratti prevedono espressamente la facolta' per il
relativo  debitore  di  acquistare  il  relativo bene al termine della
durata del relativo contratto;
      16)  i  Crediti  derivanti da contratti di Locazione Finanziaria
risultano  da  rate  prestabilite  contrattualmente  e  ogni  rata  e'
composta da una componente capitale e da una componente interessi;
      17)  con  riferimento  ai  Crediti  derivanti  da  contratti  di
Finanziamento  l'importo  dovuto  da  Comifin  e'  stato integralmente
erogato;
      18) per i Contratti di Credito in relazione ai quali il relativo
debitore  sia  una  persona  fisica,  che  agisce  per  scopi estranei
all'attivita'   imprenditoriale   o  professionale  svolta,  l'importo
finanziato iniziale e' almeno pari ad Euro 31.000;
      19)  la  durata contrattuale dei Contratti di Credito e' pari ad
un massimo di:
        a)  72 mesi per i Contratti di Locazione Finanziaria aventi ad
oggetto veicoli industriali e autoveicoli;
        b)  180  mesi  i  Contratti di Locazione Finanziaria aventi ad
oggetto beni immobili;
        c) 130 mesi per i Contratti di Locazione Finanziaria aventi ad
oggetto beni strumentali (macchinari, attrezzature e impianti);
        d) 108 mesi per i Contratti di Locazione Finanziaria aventi ad
oggetto imbarcazioni da diporto;
        e) 180 mesi per i Contratti di Finanziamento.
   Criteri Specifici
   I  Nuovi  Crediti  rispettano  inoltre i seguenti Criteri Specifici
alla relativa Data di valutazione:
      (a)  il  relativo  Contratto  di Credito non prevede un tasso di
interesse fisso;
      (b) con riferimento ai Contratti di Locazione Finanziaria aventi
ad  oggetto veicoli industriali e autoveicoli, l'importo residuo delle
rate  dovute in linea capitale dal 1° settembre 2007 (incluso) in
poi e' inferiore a Euro 22.935,08 (incluso);
      (c) con riferimento ai contratti di Locazione Finanziaria aventi
ad  oggetto  beni  immobili,  l'importo  residuo  delle rate dovute in
linea  capitale  dal  1°  settembre  2007  (incluso)  in  poi  e'
inferiore a Euro 247.404,06 (incluso);
      (d) con riferimento ai Contratti di Locazione Finanziaria aventi
ad  oggetto  beni  strumentali  (macchinari,  attrezzature e impianti)
l'importo  residuo  delle  rate  dovute  in linea capitale dal 1°
settembre  2007  (incluso)  in  poi  e'  inferiore  a  Euro 627.379,61
(incluso)  escluso  in  ogni  caso  il contratto contrassegnato con il
seguente numero: 700733;
      (e)  con  riferimento  ai  Contratti  di Finanziamento l'importo
residuo delle rate dovute in linea capitale dal 1° settembre 2007
(incluso)  in poi e' inferiore a Euro 293.900,49 (incluso), esclusi in
ogni  caso  i  contratti contrassegnati con i seguenti numeri: 700917;
700532;  700639;  700468;  700620;  700679;  511112;  700627;  700317;
700828;  604003;  700536;  700229;  700427;  700727;  700200;  510052;
700846;  700307;  700815;  701029;  700413;  700414;  602068;  602069;
700587;  700814;  700459;  602032;  700647;  700033;  601051;  700288;
602056;  700183;  700854;  700641;  700340;  701009;  601047;  700724;
603027;  700728;  700241;  700729;  602067;  700769;  700739;  502061;
301051;  700621;  701020;  700619;  700403;  700207;  701016;  701013;
604007;  604006;  700977;  701075;  700570;  700609;  701100;  700997;
701047;  700761;  700645;  701107;  700653;  700652;  701069;  700924;
701046.
   A titolo esemplificativo, i Crediti comprendono tutti i crediti per
capitale  residuo  a  partire  dal  1°  settembre 2007 (incluso),
compresi  gli  interessi maturati a tale data e maturandi a partire da
tale    data,   l'adeguamento   eventualmente   dovuto   per   effetto
dell'indicizzazione  delle  rate,  tutti  i  crediti  per  penali, per
interessi  di  mora,  commissioni  di  estinzione  anticipata,  costi,
indennizzi  e  danni  ed  ogni  altra  somma  dovuta  in  relazione ai
Contratti di Credito. Ai sensi del Contratto di Cessione sono altresi'
trasferite  alla  societa'  tutte  le garanzie, tutti i privilegi e le
cause  di prelazione che assistono i predetti diritti e crediti, tutti
gli  altri  accessori  ad essi relativi nonche' ogni e qualsiasi altro
diritto,  ragione  e  pretesa  (anche  di  danni), azione ed eccezione
sostanziali  e  processuali  inerenti o comunque accessori ai predetti
diritti  e  crediti  e/o  al  loro  esercizio  in conformita' a quanto
previsto dai Contratti di Credito e da tutti gli altri atti ed accordi
ad  essi  collegati  e/o ai sensi della legge applicabile (ivi incluso
il  diritto di dichiarare i debitori ceduti decaduti dal beneficio del
termine),  nonche'  ogni  altro  diritto  di  Comifin  in  relazione a
qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione ai Crediti ed ai
Contratti  di  Credito  (ivi  incluse  le polizze per la copertura dei
rischi  di  danno, perdita, distruzione, furto o incendio di qualsiasi
bene mobile o immobile oggetto dei Contratti di Credito, ovvero per la
copertura  del  rischio di morte, di inabilita' temporanea al lavoro e
di  invalidita'  totale  e  permanente  per  infortunio o malattia del
debitore   ceduto)   ed   ogni   somma   corrisposta   dai   "soggetti
convenzionati",  quali  fornitori  dei  beni  oggetto dei Contratti di
Credito.
   I  diritti  che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o
altrimenti  ad  essi  inerenti (ivi inclusa, a titolo esemplificativo,
qualsiasi  garanzia, reale o personale, trasferibile per effetto della
cessione  dei Crediti e le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con
causa  di  garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo a Comifin
in relazione ai Contratti di Credito) sono trasferiti alla societa' ai
sensi  dell'articolo  1263 del Codice civile e senza bisogno di alcuna
formalita'  o  annotazione, come previsto dal comma 3 dell'articolo 58
del  testo  unico  bancario  (cosi'  come successivamente modificato e
integrato)    richiamato    dall'articolo    4   della   legge   sulla
Cartolarizzazione.
   La  societa'  ha  conferito incarico a Comifin ai sensi della legge
sulla  Cartolarizzazione  affinche'  in  suo  nome e per suo conto, in
qualita'  di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti,
proceda all'incasso e al recupero delle somme dovute. In forza di tale
incarico,  i  debitori  ceduti  continueranno  a pagare a Comifin ogni
somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi
contratti  di  Credito o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori
informazioni  che  potranno essere comunicate ai debitori ceduti dalla
societa'  e/o  da  Comifin.  I  debitori  ceduti  e gli eventuali loro
garanti,  successori  o  aventi  causa  potranno  rivolgersi  per ogni
ulteriore  informazione  a  Comifin  via  Calabria No 22, Redecesio di
Segrate, 20090 Milano, tel. 02/26929720, fax 02/213082719.
   Milano, 16 luglio 2007

                       Pharma Finance 2 S.r.l.:
                        dott. Marco Arisi Rota
 
M-071270 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.