TAR LAZIO
Sezione II

(GU Parte Seconda n.97 del 21-8-2007)

   TAR  Lazio,  Roma,  Sez.  II,  ricorso  n.  9050/2006, proposto dai
signori  Albini Giuseppe, Anicito Giovanna, Arrigo Francesca, Berzieri
Lucia,  Branca Maria Rosa, Brenzan Maria Adriana, Cancellieri Lorella,
Carta  Gabriella,  Castiglione  Giovanni, Conti Rita, Cosentino Maria,
Cutrona  Ignazio,  D'Alessandro Fiore, De Poli Maria Esther, Distefano
Antonio,  Ercolino Giuseppe, Esposito Sergio, Fiorito Carmela, Gambino
Loredana   Alfonsa,  Gallo  Gioachino,  Genovese  Vincenzo,  Giarletta
Antonio,  Giovannini  Sabrina,  Gregorio  Nicolina, Gugliotta Rosaria,
Inverso  Angela  Rosa,  Kocina  Mirella,  Lai  Gian  Paolo,  La  Spada
Francesco,   Lilliu  Veneranda,  Lupo  Giuseppe,  Maccaferri  Mirella,
Maniaci  Giuseppe,  Manzi  Carla,  Marchese  Pino  Filippo,  Martorana
Francesco,  Melis Salvatore, Mercurio Elvira, Micale Donatella, Midiri
Giuseppina,  Montanari  Lisetta, Morace Vincenza, Morelli Amelia, Mori
Vittorio,  Nigido  Carmela,  Napoli  Angela,  Osso Anna Fernanda, Pant
Pietro,   Paschina  Luigi,  Petrella  Giuseppe,  Perozziello  Gerardo,
Piccinni  Nicola, Pisano Claudio, Piras Giampiero, Russo Angela Maria,
Scorciapino  Anna  Maria,  Timanti  Anna,  Undiemi  Angelo,  Villacaro
Vincenzo,  Vullo  Giovanni,  Ziino Angela, difesi dall'avv. Gianfranco
Passalacqua,  e  domiciliati  presso  il  medesimo,  in  via  G.P.  da
Palestrina  n. 19, Roma; contro l'agenzia delle Dogane, in persona del
legale  rappresentante p.t., e nei confronti dei signori Denaro Angelo
e Lizzio Patrizia. Si chiede l'annullamento previa emissione di misure
cautelari  dei  seguenti atti dell'Agenzia delle dogane, Area centrale
personale  ed  organizzazione:  prot.n.  5488  del  14  luglio 2006 ed
allegati;  prot.n.  250/2006  del  16 gennaio 2006; prot.n. 305 del 18
gennaio 2006; prot. n. 2094 del 19 aprile 2006 nonche' il risarcimento
del  danno ingiusto derivante dagli atti impugnati. I ricorrenti hanno
positivamente  superato  la  selezione  interna  indetta  dall'Agenzia
delle  dogane  con  bando  n. 4108 del 13 luglio 2001 e s.s.mm. per il
passaggio  dall'Area  A alla Area B, posizione B1 (oggi II Area, F 1),
ma  non  sono  stati mai effettivamente inquadrati in B1. Con gli atti
impugnati,  la  P.A.  ha  tuttavia  avviato  nuove procedure selettive
interne,  ai  sensi  del  C.C.N.I.  del  13  ottobre  2005,  le  quali
vanificano  gli  effetti  della precedente procedura bandita nel 2001.
Infatti  la  P.A.,  con gli atti impugnati, ha inquadrato i ricorrenti
nella  posizione  F1,  II  Area  (ex B1, area B), al pari di tutti gli
altri dipendenti gia' appartenenti alla I Area (ex Area A). La P.A. ha
dunque  attribuito  il  medesimo  inquadramento  in F1, II Area sia ai
propri  dipendenti che gia' da 5 anni vantavano titolo a tal fine, sia
a  quelli  che,  invece,  non  avevano superato le procedure selettive
indette  nel  2001.  Gli  atti  impugnati  sono dunque illegittimi per
violazione  di  regolamento (bando n. 4108/2001 e s.s.mm.); violazione
degli  artt.  3,  51  e 97 della Costituzione, carenza di motivazione,
difetto di imparzialita', disparita' di trattamento, irragionevolezza,
ingiustizia  manifesta,  violazione  di  giudicato costituzionale (nn.
1/1999, 194/2002, 34/2004). Gli atti gravati omettono di differenziare
in  modo  favorevole  la  posizione  dei ricorrenti, gia' vincitori di
concorso,  rispetto  a quella dei colleghi sprovvisti del detto titolo
preferenziale.  La P.A. non solo rifiuta ai ricorrenti l'inquadramento
nella   posizione  F2,  II  Area,  ma  vanifica  la  loro  aspettativa
qualificata  ad avere almeno un inquadramento differenziato e migliore
nella  posizione F1, Area II (ex Bl, Area B). Si provvede a notificare
per  pubblici  proclami,  come da sentenza n. 6319/2007, nei confronti
dei  controinteressati,  dipendenti  della  Agenzia  graduati  per  il
passaggio  alla  fascia  F2,  II  Area,  nonche'  di  tutti i soggetti
inseriti nella correlativa fascia F1.

                     Avv. Gianfranco Passalacqua
 
S-078332 (A pagamento).
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