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Errata corrige
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TAR Lazio, Roma, Sez. II, ricorso n. 9050/2006, proposto dai signori Albini Giuseppe, Anicito Giovanna, Arrigo Francesca, Berzieri Lucia, Branca Maria Rosa, Brenzan Maria Adriana, Cancellieri Lorella, Carta Gabriella, Castiglione Giovanni, Conti Rita, Cosentino Maria, Cutrona Ignazio, D'Alessandro Fiore, De Poli Maria Esther, Distefano Antonio, Ercolino Giuseppe, Esposito Sergio, Fiorito Carmela, Gambino Loredana Alfonsa, Gallo Gioachino, Genovese Vincenzo, Giarletta Antonio, Giovannini Sabrina, Gregorio Nicolina, Gugliotta Rosaria, Inverso Angela Rosa, Kocina Mirella, Lai Gian Paolo, La Spada Francesco, Lilliu Veneranda, Lupo Giuseppe, Maccaferri Mirella, Maniaci Giuseppe, Manzi Carla, Marchese Pino Filippo, Martorana Francesco, Melis Salvatore, Mercurio Elvira, Micale Donatella, Midiri Giuseppina, Montanari Lisetta, Morace Vincenza, Morelli Amelia, Mori Vittorio, Nigido Carmela, Napoli Angela, Osso Anna Fernanda, Pant Pietro, Paschina Luigi, Petrella Giuseppe, Perozziello Gerardo, Piccinni Nicola, Pisano Claudio, Piras Giampiero, Russo Angela Maria, Scorciapino Anna Maria, Timanti Anna, Undiemi Angelo, Villacaro Vincenzo, Vullo Giovanni, Ziino Angela, difesi dall'avv. Gianfranco Passalacqua, e domiciliati presso il medesimo, in via G.P. da Palestrina n. 19, Roma; contro l'agenzia delle Dogane, in persona del legale rappresentante p.t., e nei confronti dei signori Denaro Angelo e Lizzio Patrizia. Si chiede l'annullamento previa emissione di misure cautelari dei seguenti atti dell'Agenzia delle dogane, Area centrale personale ed organizzazione: prot.n. 5488 del 14 luglio 2006 ed allegati; prot.n. 250/2006 del 16 gennaio 2006; prot.n. 305 del 18 gennaio 2006; prot. n. 2094 del 19 aprile 2006 nonche' il risarcimento del danno ingiusto derivante dagli atti impugnati. I ricorrenti hanno positivamente superato la selezione interna indetta dall'Agenzia delle dogane con bando n. 4108 del 13 luglio 2001 e s.s.mm. per il passaggio dall'Area A alla Area B, posizione B1 (oggi II Area, F 1), ma non sono stati mai effettivamente inquadrati in B1. Con gli atti impugnati, la P.A. ha tuttavia avviato nuove procedure selettive interne, ai sensi del C.C.N.I. del 13 ottobre 2005, le quali vanificano gli effetti della precedente procedura bandita nel 2001. Infatti la P.A., con gli atti impugnati, ha inquadrato i ricorrenti nella posizione F1, II Area (ex B1, area B), al pari di tutti gli altri dipendenti gia' appartenenti alla I Area (ex Area A). La P.A. ha dunque attribuito il medesimo inquadramento in F1, II Area sia ai propri dipendenti che gia' da 5 anni vantavano titolo a tal fine, sia a quelli che, invece, non avevano superato le procedure selettive indette nel 2001. Gli atti impugnati sono dunque illegittimi per violazione di regolamento (bando n. 4108/2001 e s.s.mm.); violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, carenza di motivazione, difetto di imparzialita', disparita' di trattamento, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, violazione di giudicato costituzionale (nn. 1/1999, 194/2002, 34/2004). Gli atti gravati omettono di differenziare in modo favorevole la posizione dei ricorrenti, gia' vincitori di concorso, rispetto a quella dei colleghi sprovvisti del detto titolo preferenziale. La P.A. non solo rifiuta ai ricorrenti l'inquadramento nella posizione F2, II Area, ma vanifica la loro aspettativa qualificata ad avere almeno un inquadramento differenziato e migliore nella posizione F1, Area II (ex Bl, Area B). Si provvede a notificare per pubblici proclami, come da sentenza n. 6319/2007, nei confronti dei controinteressati, dipendenti della Agenzia graduati per il passaggio alla fascia F2, II Area, nonche' di tutti i soggetti inseriti nella correlativa fascia F1. Avv. Gianfranco Passalacqua S-078332 (A pagamento).