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Prot. n. M_ITPR_PEUTG00331312007-07-25. Il prefetto della Provincia di Pescara, Vista la nota n. 715636 del giorno 19 luglio 2007, con la quale la Banca d'Italia Filiale di Pescara ha chiesto, su conforme istanza della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.a., per gli sportelli delle Agenzie di: Pescara Ag. n. 1; Pescara Ag. n. 2; Pescara Ag. n. 3; Pescara Ag. n. 4; Pescara Ag. n. 5; Pescara Ag. n. 6; Pescara Ag. n. 7; Montesilvano (PE); Tocco da Casauria (PE); l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli delle agenzie della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.a., e' dipeso dall'indisponibilita' del collegamento al sistema informativo centrale per l'intera giornata del giorno 13 luglio 2007; Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: i termini legali e convenzionali scaduti nel citato giorno e nei cinque giorni successivi sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Azienda di Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pescara, 25 luglio 2007 Il prefetto: Lalli C-0717632 (Gratuito).