PREFETTURA DI MILANO

(GU Parte Seconda n.102 del 1-9-2007)

Prot. n. 16.5/200701064/Gab.
   Il prefetto della Provincia di Milano,
   Premesso  che  i  servizi espletati dagli sportelli di Milano della
FlashBank,  sede  di  Milano,  via  Borgonuovo n. 24, non hanno potuto
regolarmente  funzionare nella giornata del 13 luglio 2007, a causa di
indisponibilita' del collegamento con il sistema informativo centrale,
determinando   l'impossibilita'  di  rispettare  i  termini  legali  e
convenzionali;
   Vista  la  richiesta  di proroga dei termini legali e convenzionali
formulata dalla Banca d'Italia, sede di Milano, con nota n. 760606 del
2 agosto 2007;
   Ritenuto  che il mancato funzionamento va riconosciuto come causato
da  eventi eccezionali ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15
gennaio 1948, n. 1;
   Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
                               Decreta:
   il  mancato  funzionamento  nella giornata del 13 luglio 2007 degli
sportelli di Milano della FlashBank, sede di Milano, via Borgonuovo n.
24, e' riconosciuto come causato da eventi eccezionali.
   La  durata  dell'evento eccezionale e' limitata al giorno 13 luglio
2007.
   Sono  pertanto  prorogati  i  termini legali e convenzionali di cui
alla richiesta della Banca d'Italia in premessa richiamata.
   Milano, 13 agosto 2007

                             Il prefetto:
                               Lombardi
 
C-0717634 (Gratuito).
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