TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
Sez. III - Napoli

(GU Parte Seconda n.107 del 13-9-2007)

               Ricorso amministrativo n. 6936/1992 R.G.
 
   Con  ricorso  notificato  in data 25 e 26 giugno 1992 De Marco Sara
collocata  al 235° posto della graduatoria degli idonei, con voti
61,10,  ma  non  in  posizione  utile  per  accedere alla II qualifica
dirigenziale,  rappresentata  e difesa dagli avvocati prof. Silio Aedo
Violante  e  Giovanni Basile, con domicilio eletto in Napoli, via Tino
di Camaino n. 6, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione: a) del
decreto  del  presidente della Giunta regionale della Campania n. 7055
del  27  aprile  1992,  pubblicato  sul B.U.R.C. del 28 aprile 1992 di
approvazione  della  graduatoria  dei  partecipanti alla selezione per
l'accesso alla II qualifica dirigenziale del ruolo del personale della
Giunta  regionale  della  Campania  di cui all'art. 36, L.R. 23 maggio
1984,  n. 27; b) degli atti tutti in essa richiamati ed in particolare
de: b1) la delibera della Giunta regionale n. 1816 del 17 aprile 1992;
b2)  il  D.P.G.R.  n.  3442  del  1° aprile 1992; b3) la delibera
della G.R. n. 5737 del 7 agosto 1991 ed il pedissequo D.P.G.R. n. 8323
del  9  agosto  1991;  c)  del decreto del presidente della G.R. della
Campania  n.  6054  del 27 aprile 1992, pubblicato sul B.U.R.C. del 28
aprile  1992,  di  nomina dei dirigenti alla II qualifica dirigenziale
del  ruolo del personale della G.R. della Campania; d) degli ulteriori
atti  in esso pure richiamati ed in particolare de: d1) il D.P.G.R. n.
7055  del  27  aprile  1992; d2) la delibera della G.R. n. 1284 del 28
febbraio 1992; e) di ogni altro atto agli stessi comunque preordinato,
presupposto,  connesso  e conseguenziale, ivi compresi i verbali tutti
della  Commissione  Giudicatrice  e gli atti adottati dalla stessa. Il
ricorso si articola sulla base dei seguenti cinque motivi:
      1)  violazione  di legge, violazione in particolare dell'art. 4,
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077,
eccesso   di   potere   per   straripamento,   violazione  del  giusto
procedimento, carenza dei presupposti, omessa ponderazione, difetto di
istruttoria,  carenza  di motivazione ed altri aspetti, illegittimita'
in  via autonoma ed in via derivata, per illegittimita' degli atti del
procedimento  concorsuale,  a  causa  di  una illegittima composizione
della  Commissione  giudicatrice; 2) violazione di legge, violazione e
falsa  applicazione  dell'art.  4,  legge  reg.  4 luglio 1991, n. 13,
violazione  dei  principi  generali  in  materia di pubblici concorsi,
eccesso   di  potere  per  illogicita',  straripamento,  perplessita',
difetto  di  motivazione  ed  altri  profili,  manifesta  ingiustizia,
disparita'  di trattamento, in quanto la Commissione giudicatrice, per
la   valutazione   dei  curricula  dei  candidati  avrebbe  prefissato
parametri  assolutamente  generici,  che  ne  impediscono  un  impiego
sicuramente  obiettivo  ed  improntato  a criteri di imparzialita'; 3)
violazione  di legge, violazione ancora della normativa richiamata sub
2) sotto altro profilo, eccesso di potere per travisamento, erroneita'
dei  presupposti,  difetto  di  istruttoria,  perplessita', difetto di
motivazione  ed  altri  aspetti,  illogicita',  contraddittorieta', in
subordine  violazione dell'art. 3 e 97 cost., in quanto non sembra che
la  Commissione  giudicatrice  abbia  fatto  corretta applicazione, in
riferimento   alla   posizione   soggettiva  della  ricorrente,  delle
modalita'  e  dei  criteri di valutazione dei titoli per la formazione
della  graduatoria dettati dall'art. 4 della legge reg. n. 13/91 e dei
criteri  interpretativi  da  essa stessa prefissati, criteri secondo i
quali  avrebbero mera funzione esemplificativa le posizioni richiamate
nella  legge;  che'  se  poi  tali posizioni dovessero essere ritenute
tassative,  la  legge  stessa  sarebbe incostituzionale per violazione
degli  artt.  3 e 97 cost.; 4) violazione art. 39 cost., violazione di
legge,  violazione  legge  29 settembre 1983, n. 93, violazione ancora
L.R.  Campania  23 maggio 1984, n. 27 in relazione all'art. 117 cost.,
incostituzionalita' della legge reg. n. 13/91, in quanto la Regione ha
eluso  i principi sanciti nella L.R. n. 13/91, di diretta applicazione
della  legge  29  marzo  1983,  n. 93, laddove viene disposto che alla
2ª  qualifica  dirigenziale si sarebbe dovuto accedere attraverso
una  selezione  per  titoli  secondo  modalita'  da definirsi con atto
deliberativo   del   Consiglio   su   proposta   della  giunta  previa
contrattazione  con  le  OO.SS. di categoria, la qualcosa ne evidenzia
anche profili di incostituzionalita' per contrasto con l'art. 39 della
Costituzione;  5)  violazione  degli  artt.  117,  36,  51 e 97 cost.,
illegittimita'  costituzionale  della  legge reg. n. 13/91 sotto altri
profili,  in  quanto  la richiamata L.R. n. 13/91, oltre ad eludere il
meccanismo  procedimentale,  cosi' come in precedenza evidenziato, da'
diversa    decorrenza    degli    effetti   giuridici   ed   economici
dell'inquadramento nella II qualifica dirigenziale. P.Q.M. Si conclude
per  l'accoglimento  del  ricorso  e,  previa  audizione  in Camera di
Consiglio,  dell'istanza  incidentale  di  sospensione. Conseguenze di
legge anche in ordine al carico delle spese.
   Con  ordinanza  collegiale n. 415 del 21/29 giugno 2007, comunicata
in  data  4 luglio 2007, la III Sez. del TAR Campania ha ordinato alla
ricorrente  di  integrare  il contraddittorio nei confronti di tutti i
controinteressati   che  precedono  la  ricorrente  nella  graduatoria
definitiva  mediante notifica anche per pubblici proclami, nel termine
perentorio   di   giorni   90   (novanta)   dalla   notificazione  e/o
comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

                    Avv. prof. Silio Aedo Violante
                         Avv. Giovanni Basile
 
C-0718110 (A pagamento).
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