Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Ricorso amministrativo n. 6936/1992 R.G. Con ricorso notificato in data 25 e 26 giugno 1992 De Marco Sara collocata al 235° posto della graduatoria degli idonei, con voti 61,10, ma non in posizione utile per accedere alla II qualifica dirigenziale, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Silio Aedo Violante e Giovanni Basile, con domicilio eletto in Napoli, via Tino di Camaino n. 6, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione: a) del decreto del presidente della Giunta regionale della Campania n. 7055 del 27 aprile 1992, pubblicato sul B.U.R.C. del 28 aprile 1992 di approvazione della graduatoria dei partecipanti alla selezione per l'accesso alla II qualifica dirigenziale del ruolo del personale della Giunta regionale della Campania di cui all'art. 36, L.R. 23 maggio 1984, n. 27; b) degli atti tutti in essa richiamati ed in particolare de: b1) la delibera della Giunta regionale n. 1816 del 17 aprile 1992; b2) il D.P.G.R. n. 3442 del 1° aprile 1992; b3) la delibera della G.R. n. 5737 del 7 agosto 1991 ed il pedissequo D.P.G.R. n. 8323 del 9 agosto 1991; c) del decreto del presidente della G.R. della Campania n. 6054 del 27 aprile 1992, pubblicato sul B.U.R.C. del 28 aprile 1992, di nomina dei dirigenti alla II qualifica dirigenziale del ruolo del personale della G.R. della Campania; d) degli ulteriori atti in esso pure richiamati ed in particolare de: d1) il D.P.G.R. n. 7055 del 27 aprile 1992; d2) la delibera della G.R. n. 1284 del 28 febbraio 1992; e) di ogni altro atto agli stessi comunque preordinato, presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresi i verbali tutti della Commissione Giudicatrice e gli atti adottati dalla stessa. Il ricorso si articola sulla base dei seguenti cinque motivi: 1) violazione di legge, violazione in particolare dell'art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, eccesso di potere per straripamento, violazione del giusto procedimento, carenza dei presupposti, omessa ponderazione, difetto di istruttoria, carenza di motivazione ed altri aspetti, illegittimita' in via autonoma ed in via derivata, per illegittimita' degli atti del procedimento concorsuale, a causa di una illegittima composizione della Commissione giudicatrice; 2) violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell'art. 4, legge reg. 4 luglio 1991, n. 13, violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi, eccesso di potere per illogicita', straripamento, perplessita', difetto di motivazione ed altri profili, manifesta ingiustizia, disparita' di trattamento, in quanto la Commissione giudicatrice, per la valutazione dei curricula dei candidati avrebbe prefissato parametri assolutamente generici, che ne impediscono un impiego sicuramente obiettivo ed improntato a criteri di imparzialita'; 3) violazione di legge, violazione ancora della normativa richiamata sub 2) sotto altro profilo, eccesso di potere per travisamento, erroneita' dei presupposti, difetto di istruttoria, perplessita', difetto di motivazione ed altri aspetti, illogicita', contraddittorieta', in subordine violazione dell'art. 3 e 97 cost., in quanto non sembra che la Commissione giudicatrice abbia fatto corretta applicazione, in riferimento alla posizione soggettiva della ricorrente, delle modalita' e dei criteri di valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria dettati dall'art. 4 della legge reg. n. 13/91 e dei criteri interpretativi da essa stessa prefissati, criteri secondo i quali avrebbero mera funzione esemplificativa le posizioni richiamate nella legge; che' se poi tali posizioni dovessero essere ritenute tassative, la legge stessa sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 cost.; 4) violazione art. 39 cost., violazione di legge, violazione legge 29 settembre 1983, n. 93, violazione ancora L.R. Campania 23 maggio 1984, n. 27 in relazione all'art. 117 cost., incostituzionalita' della legge reg. n. 13/91, in quanto la Regione ha eluso i principi sanciti nella L.R. n. 13/91, di diretta applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, laddove viene disposto che alla 2ª qualifica dirigenziale si sarebbe dovuto accedere attraverso una selezione per titoli secondo modalita' da definirsi con atto deliberativo del Consiglio su proposta della giunta previa contrattazione con le OO.SS. di categoria, la qualcosa ne evidenzia anche profili di incostituzionalita' per contrasto con l'art. 39 della Costituzione; 5) violazione degli artt. 117, 36, 51 e 97 cost., illegittimita' costituzionale della legge reg. n. 13/91 sotto altri profili, in quanto la richiamata L.R. n. 13/91, oltre ad eludere il meccanismo procedimentale, cosi' come in precedenza evidenziato, da' diversa decorrenza degli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento nella II qualifica dirigenziale. P.Q.M. Si conclude per l'accoglimento del ricorso e, previa audizione in Camera di Consiglio, dell'istanza incidentale di sospensione. Conseguenze di legge anche in ordine al carico delle spese. Con ordinanza collegiale n. 415 del 21/29 giugno 2007, comunicata in data 4 luglio 2007, la III Sez. del TAR Campania ha ordinato alla ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati che precedono la ricorrente nella graduatoria definitiva mediante notifica anche per pubblici proclami, nel termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. Avv. prof. Silio Aedo Violante Avv. Giovanni Basile C-0718110 (A pagamento).