Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Con ricorso R.g. n. 2927/07, Pisano Gennaro, nato a Pozzuoli il 26 febbraio 1971, ha impugnato dinanzi al TAR Campania-Napoli, la graduatoria di cui all'Allegato D della delibera A.S.L. Napoli 2, n. 261 del 27 febbraio 2007 (graduatoria aziendale per incarichi provvisori e di reperibilita' nel servizio di continuita' assistenziale, ex guardia medica, per i medici residenti nell'ambito territoriale dell'A.S.L. Napoli 2, privi dell'attestato di formazione specifica in Medicina generale) nella parte in cui i candidati sono graduati dalla minore eta' al conseguimento della laurea anziche', nell'ordine, dal voto di laurea, dall'anzianita' di laurea e dalla minore eta'. L'istante deduce: 1) violazione art. 7, capo III dell'A.I.R. per la Medicina generale e del D.P.R. n. 270/2000 norma transitoria n. 7 e norma finale n. 10; 2) illogicita' e contraddittorieta' della motivazione; 3) erronea applicazione della norma forale n. 5 e della norma transitoria n. 4 dell'A.C.N. per la Medicina generale, nonche' illegittimita' derivata del provvedimento del 23 marzo 2005 della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per violazione dell'art. 2, comma 1, lett. c), legge n. 421/92. L'istante conclude per l'annullamento della graduatoria impugnata e, ove necessario, per l'annullamento e/o disapplicazione del citato A.C.N. Il TAR Campania, Sez. V ha disposto l'integrazione del contraddittorio a mezzo pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati, essendo da identificare gli stessi nei candidati inseriti nella graduatoria impugnata che verrebbero retrocessi, in caso di graduazione data, nell'ordine, dal voto di laurea, dall'anzianita' di laurea e dalla minore eta'. Avv. Ferdinando Gelo S-078977 (A pagamento).