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Errata corrige
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NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI Con ricorso straordinario al capo dello Stato la Tiemme Sviluppo di Daniele Sassi ha chiesto l'annullamento della nota prot.nr.38/A/2409 del 19 aprile 2005 della Regione Puglia con cui si e' comunicato che la domanda della ricorrente presentata ai sensi del bando pubblicato sul BURP nr.90/2004 e protocollata al nr.156 e' stata ritenuta inammissibile nonche' la determinazione del Dirigente del Settore Artigianato nr.290 del 19 marzo 2005 con cui e' stata approvata la relativa graduatoria. Il ricorso veniva affidato ai seguenti motivi di diritto: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.10 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. La Regione Puglia ha ritenuto che la domanda di agevolazione presentata dalla ricorrente non fosse ammissibile poiche' non avrebbe soddisfatto il requisito della "coerenza tra le caratteristiche del soggetto proponente e l'iniziativa proposta" prevista dall'articolo 10 del bando Punto I in quanto il proponente non avrebbe dimostrato di possedere le competenze necessarie e sufficienti a gestire l'attivita' proposta. Tale ragionamento e' illegittimo in quanto al parametro della c.d. coerenza richiesta dal bando va attribuito il significato che tale termine ha nella lingua italiana e cioe' quello di "NON IN CONTRADDIZIONE" e nel caso di specie i requisiti posseduti (maturita' classica, laurea in giurisprudenza, abilitazione alla professione di avvocato) non si ponevano in contraddizione con l'attivita' da finanziare. Successivamente, a seguito di trasposizione da parte di un controinteressato, il giudizio e' stato incardinato presso il Tar Puglia Bari con il numero 1146/2005. L'istanza cautelare e' stata accolta con ordinanza nr.670 del 30/8/2005 "considerato che il termine "coerenza" deve essere interpretato, in mancanza di indicazioni contrarie, secondo il suo significato letterale di non contraddittorieta'". Con ordinanza nr.743 del 11 settembre 2007, il Tar Puglia Bari, Sezione Seconda, ha ordinato di provvedere alla integrazione del contraddittorio dei soggetti utilmente collocati in graduatoria mediante la pubblicazione sulla G.U.R.I. esonerando la ricorrente dall'indicazione nominativa dei controinteressati e nelle forme ordinarie nei confronti dei soggetti collocati ai posti 36, 68, 115, 169 e 197 della graduatoria.Pertanto la Tiemme Sviluppo di Daniele Sassi procede alla notificazione per pubblici proclami dell''estratto del su esteso ricorso e dell''ordinanza del Tar Puglia nr.743/2007 nei confronti dei soggetti collocati nella graduatoria di cui alla determinazione dirigenziale della Regione Puglia - Assessorato alla Promozione attivita' industriale , Artigianato - Settore Artigianato e PMI nr.290 del 19 marzo 2005 per la concessione di agevolazioni POR Puglia 2000-2006 - Misura 4.1. - Aiuti al sistema industriale PMI e artigianato - Azione c) - Microimpresa (bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nr.90 del 15 luglio 2004". Con la detta Ordinanza nr.743/2007 il Tar ha riservato ogni altra decisione in rito e sul merito ed ha fissato l'udienza pubblica di discussione per il giorno 12 dicembre 2007. Avv. Giovanni Vittorio Nardelli T-07ABA1054 (A pagamento).