TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA - BARI
SEZIONE SECONDA
Ricorso Nr. 1146/2005

(GU Parte Seconda n.124 del 23-10-2007)

                    NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
 
   Con ricorso straordinario al capo dello Stato la Tiemme Sviluppo di
Daniele  Sassi  ha chiesto l'annullamento della nota prot.nr.38/A/2409
del  19  aprile 2005 della Regione Puglia con cui si e' comunicato che
la  domanda  della ricorrente presentata ai sensi del bando pubblicato
sul  BURP  nr.90/2004  e  protocollata  al  nr.156  e'  stata ritenuta
inammissibile  nonche'  la  determinazione  del  Dirigente del Settore
Artigianato  nr.290  del  19  marzo 2005 con cui e' stata approvata la
relativa graduatoria. Il ricorso veniva affidato ai seguenti motivi di
diritto:   VIOLAZIONE   E  FALSA  APPLICAZIONE  ART.10  DEL  BANDO  DI
CONCORSO.  VIOLAZIONE  ARTICOLO  97  DELLA  COSTITUZIONE.  DIFETTO  DI
ISTRUTTORIA.   La  Regione  Puglia  ha  ritenuto  che  la  domanda  di
agevolazione presentata dalla ricorrente non fosse ammissibile poiche'
non   avrebbe   soddisfatto   il  requisito  della  "coerenza  tra  le
caratteristiche  del  soggetto  proponente  e  l'iniziativa  proposta"
prevista  dall'articolo  10  del bando Punto I in quanto il proponente
non  avrebbe  dimostrato  di  possedere  le  competenze  necessarie  e
sufficienti  a  gestire  l'attivita'  proposta.  Tale  ragionamento e'
illegittimo  in  quanto al parametro della c.d. coerenza richiesta dal
bando  va  attribuito  il significato che tale termine ha nella lingua
italiana  e  cioe'  quello  di  "NON  IN CONTRADDIZIONE" e nel caso di
specie   i   requisiti   posseduti   (maturita'  classica,  laurea  in
giurisprudenza,  abilitazione  alla  professione  di  avvocato) non si
ponevano    in   contraddizione   con   l'attivita'   da   finanziare.
Successivamente,   a   seguito   di   trasposizione  da  parte  di  un
controinteressato,  il  giudizio  e'  stato  incardinato presso il Tar
Puglia  Bari  con  il  numero  1146/2005. L'istanza cautelare e' stata
accolta con ordinanza nr.670 del 30/8/2005 "considerato che il termine
"coerenza"  deve  essere  interpretato,  in  mancanza  di  indicazioni
contrarie,    secondo    il   suo   significato   letterale   di   non
contraddittorieta'".  Con  ordinanza  nr.743 del 11 settembre 2007, il
Tar  Puglia  Bari,  Sezione  Seconda,  ha  ordinato di provvedere alla
integrazione  del  contraddittorio dei soggetti utilmente collocati in
graduatoria  mediante  la  pubblicazione  sulla G.U.R.I. esonerando la
ricorrente  dall'indicazione  nominativa dei controinteressati e nelle
forme  ordinarie nei confronti dei soggetti collocati ai posti 36, 68,
115,  169  e  197  della  graduatoria.Pertanto  la  Tiemme Sviluppo di
Daniele   Sassi  procede  alla  notificazione  per  pubblici  proclami
dell''estratto  del su esteso ricorso e dell''ordinanza del Tar Puglia
nr.743/2007  nei confronti dei soggetti collocati nella graduatoria di
cui   alla   determinazione   dirigenziale   della  Regione  Puglia  -
Assessorato  alla  Promozione  attivita'  industriale  , Artigianato -
Settore  Artigianato e PMI nr.290 del 19 marzo 2005 per la concessione
di  agevolazioni POR Puglia 2000-2006 - Misura 4.1. - Aiuti al sistema
industriale  PMI  e  artigianato  -  Azione  c)  - Microimpresa (bando
pubblicato  sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nr.90 del 15
luglio  2004".  Con la detta Ordinanza nr.743/2007 il Tar ha riservato
ogni  altra  decisione  in  rito  e sul merito ed ha fissato l'udienza
pubblica di discussione per il giorno 12 dicembre 2007.

                   Avv. Giovanni Vittorio Nardelli
 
T-07ABA1054 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.