PREFETTURA DI LODI

(GU Parte Seconda n.10 del 24-1-2008)

Prot. n. 641/08 16.5/Gab.
   Il prefetto della Provincia di Lodi,
   Vista  la  nota  n. 11590 del 4 gennaio 2008, con la quale la Banca
d'Italia  ha  comunicato  che la Banca Antoveneta S.p.a. nelle proprie
dipendenze  site  in Codogno, Lodi non ha potuto funzionare dall'11 al
13  dicembre 2007 a causa dello sciopero degli autotrasportatori ed ha
chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti in detto
giorno e nei cinque giorni successivi;
   Considerato  che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art.
1 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1;
   Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948;
                               Decreta:
   i  termini legali e convenzionali scaduti nei suddetti giorni e nei
cinque  giorni  successivi, ancorche' relativi ad atti o operazioni da
compiersi  in  altra  piazza,  sono  prorogati  di  quindici  giorni a
decorrere  dal  primo  giorno  lavorativo  successivo alla data di cui
sopra, a favore della Banca Antoveneta S.p.a. nelle dipendenze site in
Codogno, Lodi.
   Lodi, 12 gennaio 2008

                             Il prefetto:
                              De Stefano
 
C-081061 (Gratuito).
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